Chiamata iussu iudicis: inottemperanza, cancellazione dal ruolo prima dell’estinzione (Cass. civ. Sez. II n. 3506 del 07.02.2024)

Principi di diritto (Massima)
La chiamata in causa del terzo disposta dal giudice iussu iudicis, ai sensi dell’art. 107 cod. proc. civ., dà luogo a un’ipotesi di litisconsorzio processuale necessario, non rimuovibile per diverso apprezzamento del giudice dell’impugnazione. Alla mancata ottemperanza all’ordine di chiamata non consegue l’immediata estinzione del processo: l’art. 270, secondo comma, cod. proc. civ. impone la preventiva cancellazione della causa dal ruolo con ordinanza non impugnabile, dalla quale decorre il termine trimestrale di riassunzione fissato dall’art. 307, primo comma, cod. proc. civ.. Anche in assenza di fissazione del termine perentorio di notificazione, questo si individua in quello dell’art. 163-bis cod. proc. civ., da rilevarsi in base alla data dell’udienza di rinvio, entro il limite minimo di un mese e massimo di sei mesi dal provvedimento di integrazione.

Il Fatto

Un professionista convenne in giudizio la propria assistita davanti al Tribunale di Milano per ottenere il pagamento del compenso per l’attività stragiudiziale svolta in relazione a una controversia risarcitoria. La convenuta si costituì chiedendo il rigetto della domanda.

Con ordinanza il giudice dispose la chiamata in giudizio dei terzi assicuratori ai sensi dell’art. 107 cod. proc. civ.. Non risultando notificato alcun atto di chiamata, fissò udienza sulla questione preliminare di cui all’art. 307 cod. proc. civ. e, respinta l’istanza di rimessione in termini, dichiarò l’estinzione del processo per mancata integrazione del contraddittorio. La Corte d’Appello di Milano rigettò il gravame. Il ricorrente propose quindi ricorso per cassazione con tre motivi.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo censurava la conferma della declaratoria estintiva, sul rilievo che l’ordinanza di chiamata non aveva fissato alcun termine perentorio e che l’art. 163-bis cod. proc. civ. e l’art. 307, terzo comma, cod. proc. civ. rispondono a finalità diverse. La Corte ha giudicato la censura infondata.

Richiamando l’orientamento consolidato, la Suprema Corte ha ribadito che l’ordine di chiamata del terzo, fondato sull’ampia formula dell’art. 107 cod. proc. civ. e disposto per ragioni di opportunità in assenza di litisconsorzio necessario sostanziale, determina un’ipotesi di litisconsorzio processuale necessario, insindacabile nei gradi successivi. In tal caso valgono i principi del litisconsorzio necessario sostanziale: anche senza fissazione del termine perentorio, questo si individua in quello dell’art. 163-bis cod. proc. civ., da rilevare in base alla data dell’udienza di rinvio, nel limite minimo di un mese e massimo di sei mesi dal provvedimento di integrazione. L’interpretazione è orientata ai sensi dell’art. 111, secondo comma, Cost.

Il secondo motivo è stato invece accolto. La Corte ha osservato che le conseguenze dell’inottemperanza sono espressamente disciplinate dall’art. 270, secondo comma, cod. proc. civ., il quale — a differenza del testo precedente alla riforma di cui alla legge n. 857 del 1950 — non prevede l’estinzione, ma la cancellazione della causa dal ruolo con ordinanza non impugnabile. Solo da tale ordinanza decorre il termine trimestrale di riassunzione del processo con la chiamata del terzo, ai sensi dell’art. 307, primo comma, cod. proc. civ.

Il legislatore ha cioè scelto una degradazione delle conseguenze dell’inottemperanza, configurando la cancellazione dal ruolo come fase preliminare alla dichiarazione di estinzione. Il giudice di appello, pertanto, non poteva far derivare dalla mancata ottemperanza la correttezza della declaratoria estintiva senza verificare che fosse stata prima disposta la cancellazione dal ruolo e che a essa fosse seguita la mancata riassunzione nel termine, con integrazione del contraddittorio nei confronti del terzo.

Assorbito il terzo motivo, afferente alle spese, la Corte ha cassato la sentenza con rinvio al Tribunale di Milano, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

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