Sanzione privacy solo su prescrizioni specifiche impartite a destinatario determinato (Cass. civ. Sez. II n. 19550 del 16.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di protezione dei dati personali, la sanzione prevista per la violazione dell’art. 154 del d.lgs. n. 196 del 2003 presuppone la previa apertura di un’istruttoria e l’emanazione di specifiche prescrizioni impartite a un destinatario determinato, in relazione a una concreta ipotesi di trattamento. La disposizione non è riferibile alla generalità dei consociati e non consente di sanzionare la mera inosservanza di regole generali sulla conservazione delle immagini da videosorveglianza. Quanto all’elemento soggettivo dell’illecito amministrativo, è sufficiente la colpa: l’errore sulla liceità della condotta rileva solo se inevitabile e incolpevole, occorrendo un elemento positivo estraneo all’autore dell’infrazione e la prova che questi abbia fatto tutto il possibile per osservare la legge.

Il Fatto

Il Garante per la protezione dei dati personali aveva contestato a una società che gestisce una struttura ricettiva la violazione degli artt. 13 e 154 del codice per la protezione dei dati personali, irrogando una sanzione complessiva di 14.400 euro. La contestazione riguardava, da un lato, la mancata informativa alla clientela sul trattamento dei dati acquisiti tramite il sito internet; dall’altro, la conservazione delle immagini videoregistrate presso la struttura per un periodo superiore a sette giorni.

La società proponeva opposizione avverso l’ordinanza-ingiunzione. Il Tribunale di Napoli, con sentenza n. 158/2020, accoglieva in parte il ricorso, annullando la contestazione relativa all’art. 154 e riducendo la sanzione a 2.400 euro. Avverso tale pronuncia il Garante ha proposto ricorso per cassazione, resistito dalla società con controricorso e ricorso incidentale.

La Motivazione della Corte

Con l’unico motivo del ricorso principale, il Garante censurava la violazione degli artt. 154, 143 e 162 del d.lgs. n. 196 del 2003, sostenendo che il Tribunale avesse erroneamente ritenuto che l’obbligo di non conservare le immagini per più di ventiquattro ore presupponesse l’individuazione di un soggetto determinato, anziché riferirsi alla pluralità dei destinatari.

La Corte ha giudicato la censura infondata. Il Tribunale aveva valorizzato la collocazione dell’art. 154, primo comma, lettera c) nella sezione destinata ai reclami, la sua rubrica (“Procedimento per i reclami”), la struttura della norma — che presuppone l’esaurimento dell’istruttoria quale condizione per l’adozione del provvedimento sanzionatorio — e il tenore letterale, riferito all’emanazione di prescrizioni dirette al titolare del trattamento e alla loro inosservanza. La Corte ha ritenuto tali argomenti condivisibili e non adeguatamente confutati dal Garante, che aveva proposto una diversa opzione interpretativa senza confrontarsi in modo specifico con essi.

Secondo la Corte, la disposizione allude alla mancata osservanza di specifiche prescrizioni impartite, nell’ambito di una determinata istruttoria, a un destinatario determinato in relazione a una specifica ipotesi di trattamento. Non è quindi possibile comminare la sanzione senza la preventiva apertura di un’istruttoria, eventualmente conseguente a un reclamo.

Passando al ricorso incidentale, la Corte ha esaminato il primo motivo, con cui la società denunciava la violazione degli artt. 113, 115 e 116 c.p.c. e dell’art. 2697 c.c., nonché la mancanza di motivazione, quanto alla conferma della sanzione per la mancata informativa. Il Tribunale aveva ritenuto il sito regolarmente funzionante e accessibile, e irrilevante l’avviso affisso nei locali o in altro materiale pubblicitario. Quanto alla condotta del titolare, la responsabilità può escludersi solo con la dimostrazione di aver fatto tutto il possibile: nella specie, la negligenza omissiva era rappresentata dall’aver affidato la gestione del sito a un fornitore esterno senza verificare adeguatamente il risultato.

La Corte ha richiamato il principio secondo cui, in tema di violazioni amministrative, ai sensi dell’art. 3 della legge n. 689 del 1981, è sufficiente la semplice colpa, e la buona fede rileva solo se l’errore è inevitabile e incolpevole (Cass. Sez. L n. 16320 del 2010; Cass. Sez. 6-2 n. 19759 del 2015; Cass. Sez. 2 n. 33441 del 2019). Il secondo motivo del ricorso incidentale è stato dichiarato assorbito dal rigetto del ricorso principale. In definitiva, la Corte ha rigettato entrambi i ricorsi e compensato integralmente le spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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