Nullità dell’obbligo contrattuale dell’ente locale senza impegno di spesa e copertura finanziaria (Cass. civ. Sez. III n. 13159 del 14.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
Ogni atto con il quale l’ente locale assume un obbligo contrattuale, di qualsivoglia genere e tipo, è valido a condizione che sia emesso un impegno di spesa destinato a incidere, vincolandolo, su un determinato capitolo di bilancio, con l’attestazione della copertura finanziaria prevista dall’art. 191 d.lgs. n. 267 del 2000. In difetto, si è in presenza della nullità tanto della deliberazione che autorizza l’obbligo quanto del contratto stipulato in sua attuazione, ferma l’eventuale obbligazione a carico dell’amministratore, funzionario o dipendente responsabile della violazione. La nullità è rilevabile d’ufficio anche in cassazione, ogni qual volta il dato per essa determinante emerga da quanto già acquisito al processo e non sussista alcun giudicato esterno ostativo. La norma tutela il preminente interesse pubblico all’equilibrio economico-finanziario delle amministrazioni locali, in un quadro di certezza della spesa secondo le previsioni di bilancio e di trasparenza dell’azione amministrativa.

Il Fatto

I proprietari di alcuni appartamenti siti nel territorio di un Comune, occupati abusivamente da famiglie di senza tetto, stipularono con gli occupanti contratti di locazione, a fronte dell’impegno dell’ente locale di garantirne il pagamento dei canoni, in forza di una delibera consiliare e di un verbale di accordo. Non ricevuto quanto pattuito, i proprietari convennero in giudizio il Comune per l’adempimento degli obblighi assunti.

Il Tribunale, accertato un parziale versamento già effettuato dall’ente, accolse in parte la domanda, condannando il Comune al pagamento di una somma calcolata con riferimento a soli sette contratti e riconoscendo il diritto di rivalsa verso gli occupanti. La Corte d’appello, in parziale accoglimento del gravame principale, estese l’obbligo anche a un ulteriore contratto e confermò nel resto la decisione. Il Comune propose allora ricorso incidentale, contestando la validità dell’accordo, mentre i proprietari proposero ricorso principale.

La Motivazione della Corte

La Corte antepone l’esame del ricorso incidentale, che investe l’an dell’obbligo di garanzia e assume rilievo preliminare rispetto ai temi, subordinati, della quantificazione e delle spese. Il primo motivo dell’ente locale è fondato: l’obbligazione non risulta assunta con l’impegno contabile registrato sul competente capitolo di bilancio né con l’attestazione della copertura finanziaria richiesti dall’art. 191 d.lgs. n. 267 del 2000.

Il Collegio ricostruisce il quadro normativo, ricordando come la disposizione chiuda un percorso avviato dagli artt. 284 e 288 del r.d. n. 383 del 1934, scandito dall’art. 23 del d.l. n. 66 del 1989 e dall’art. 55 della legge n. 142 del 1990, in attuazione del principio di buon andamento di cui all’art. 97 Cost. Da tale impianto deriva che ogni atto di assunzione di un obbligo contrattuale è valido solo con l’impegno di spesa e la relativa copertura, a pena di nullità della delibera e del contratto conseguente.

La Corte ribadisce che si tratta di nullità rilevabile d’ufficio anche in sede di legittimità, potendo il giudice rilevare una causa di nullità diversa da quella allegata, trattandosi di domanda pertinente a un diritto autodeterminato. Nella specie la delibera e il verbale, ritualmente prodotti, evidenziano la mancanza di alcun impegno di spesa e di copertura di bilancio.

Accolto il primo motivo del ricorso incidentale, con assorbimento dei restanti, diviene attuale l’interesse alla questione pregiudiziale di rito posta dai proprietari, il cui primo motivo è però inammissibile per inosservanza dell’onere di specifica indicazione dell’atto richiamato, ex art. 366, primo comma, n. 6, cod. proc. civ. La sentenza è quindi cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa è decisa nel merito con il rigetto delle domande verso l’ente, con compensazione integrale delle spese di merito e di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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