Responsabilità sanzionatoria da dissesto: confermate le condanne per sindaco e revisori (Corte dei Conti Sez. giur. Molise n. 35 del 29.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il rito speciale di cui all’art. 133 c.g.c. è idoneo all’accertamento della responsabilità amministrativa sanzionatoria da dissesto e all’irrogazione delle connesse misure interdittive, non essendo la sommarietà del procedimento incompatibile con il contraddittorio e con la qualità della cognizione. La determinatezza del precetto di cui all’art. 248 t.u.e.l. non è esclusa dal tecnicismo della contabilità degli enti locali, poiché il quadro normativo e i controlli esterni consentono agli amministratori e ai revisori di rappresentarsi la condotta attesa. La responsabilità sanzionatoria richiede un apporto concausale dotato di efficienza causale rispetto al dissesto, ravvisabile negli artifici contabili che, alterando gli equilibri di bilancio, celano il disavanzo. Sindaco e revisori rispondono ciascuno per le funzioni disimpegnate quando omettono gli accantonamenti obbligatori al FCDE e al fondo rischi, nonostante i rilievi degli organi di controllo.

Il Fatto

Il sindaco pro tempore di un comune e i due revisori dei conti vengono condannati, in esito al giudizio monocratico, al pagamento di sanzioni pecuniarie per aver concorso a cagionare il dissesto finanziario dell’ente, dichiarato con deliberazione consiliare. Avverso il decreto n. 4/2024 i tre propongono separata opposizione, poi riunita, deducendo violazione di legge, erroneità dei presupposti, difetto di motivazione, disparità di trattamento rispetto agli amministratori subentrati, nonché l’illegittimità dello stesso rito sanzionatorio.

Gli opponenti contestano, in particolare, l’uso del rito speciale per l’applicazione delle misure interdittive, l’assenza di condotte tipiche e di prova della colpa grave, la carenza istruttoria sulla sussistenza dei presupposti del dissesto e chiedono, in via subordinata, ulteriore attività istruttoria. La questione centrale è se le condotte contestate, in tema di FCDE e fondo rischi, integrino i presupposti della responsabilità sanzionatoria e se il procedimento adottato offra adeguate garanzie.

La Motivazione della Corte

La Sezione riunisce i tre ricorsi e affronta in via pregiudiziale l’eccezione comune sulla presunta incostituzionalità del rito. Richiamando le Sezioni riunite di questa Corte, il collegio osserva come il legislatore abbia optato per la natura amministrativa – seppur squisitamente sanzionatoria – della responsabilità e per un unitario accertamento giurisdizionale. Il principio di legalità non impone una descrizione vincolante e pedissequa delle condotte: i criteri di tipicità e tassatività ammettono eterointegrazione normativa e rinvii ad altre fonti. Ciò che rileva è che il precetto, anche per relationem, sia sufficientemente chiaro da consentire al destinatario di rappresentarsi la condotta attesa.

Sul punto la Corte richiama la giurisprudenza costituzionale secondo cui la determinatezza mira a evitare il ruolo creativo del giudice e a garantire la libera autodeterminazione individuale. L’art. 248 t.u.e.l. consente questa conoscibilità nonostante il tecnicismo della contabilità locale, poiché gli indirizzi di amministratori e revisori si formano in una struttura che contempla organi tecnici e di revisione, assoggettata ai controlli della Corte dei conti e del Mef. Il rito speciale, quindi, non riduce le garanzie difensive né incide sull’onere probatorio.

Nel merito, il collegio condivide il percorso del giudice monocratico. Dalla vicenda emergono due criticità principali: il mancato accantonamento al FCDE e il mancato accantonamento al fondo rischi. Quanto al primo, il calcolo fu del tutto omesso per il bilancio 2015 e quello degli anni successivi risultò falsato “a cascata”, con un importo che avrebbe dovuto ascendere a oltre tre milioni e novecentomila euro in luogo di quello erroneamente iscritto in bilancio. Quanto al secondo, la relazione ispettiva aveva segnalato un corposo contenzioso privo di copertura, con un fondo rischio risultato pari a zero.

La Corte ribadisce che tali condotte non attengono a mere tecniche contabilistiche, ma presuppongono il coinvolgimento di amministratori e revisori. L’iscrizione di poste fittizie ha costruito equilibri previsionali artefatti, celando le criticità già segnalate dalla Sezione regionale di controllo. Sull’asserita disparità di trattamento, il collegio osserva che la posizione degli amministratori subentrati non è comparabile, avendo essi preso le distanze dall’operato precedente e rifiutato di approvare schemi contabili irregolari.

Le condotte risultano dotate di sicura efficienza causale rispetto al dissesto e connotate da negligenza, imprudenza e imperizia. Il collegio conferma le sanzioni pecuniarie irrogate, commisurate a dodici volte il compenso mensile lordo, nonché la sanzione interdittiva per i revisori nella misura di cinque decimi del massimo edittale. Le opposizioni vengono respinte e i ricorrenti condannati in solido alle spese di giustizia.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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