Inammissibile il parere su azione di recupero del danno erariale residuo (Corte dei Conti Sez. contr. Lombardia n. 286 del 16.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
Le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti non possono rendere pareri su quesiti che riguardino direttamente l’istante o che implichino valutazioni su comportamenti amministrativi e su casi concreti, poiché la funzione consultiva non può risolversi in una surrettizia modalità di co-amministrazione. La funzione consultiva ex art. 7, comma 8, legge n. 131/2003 è limitata alla materia della contabilità pubblica, intesa come sistema di norme che regolano l’attività finanziaria e patrimoniale degli enti pubblici. È inammissibile la richiesta che miri a ottenere l’avallo della magistratura contabile su specifici atti gestionali, tanto più in presenza di un conflitto di interessi dell’interrogante.
Il Fatto
Il sindaco di un comune chiede alla Sezione regionale di controllo un parere su come recuperare integralmente un danno erariale già definito in via agevolata davanti alla Sezione giurisdizionale. Tre sentenze del 2024 avevano chiuso il giudizio contabile con condanna di alcuni soggetti, mentre restava non risarcita una parte del pregiudizio.
I quesiti vertono su due punti: se la definizione con rito abbreviato ai sensi dell’art. 130 d.lgs. n. 174/2016 sia esaustiva del recupero e se, in caso contrario, l’omessa azione di ripetizione verso il percettore dell’indebito generi un pregiudizio alle finanze dell’ente.
La Motivazione della Corte
La Sezione dichiara la richiesta inammissibile sotto un duplice profilo. Sul piano soggettivo, i quesiti riguardano direttamente il sindaco istante e presentano rilevanti profili di conflitto di interesse. Il costante orientamento della Sezione delle autonomie — ribadito dalla deliberazione n. 17/SEZAUT/2020/QMIG e dalle precedenti n. 24/SEZAUT/2019/QMIG e n. 3/SEZAUT/2014/QMIG — esclude che le Sezioni regionali possano pronunciarsi su casi concreti o su atti gestionali già adottati o da adottare, per non trasformare la funzione consultiva in una co-amministrazione e non condizionare l’attività su cui la Corte esercita il controllo esterno.
Sul piano oggettivo, i quesiti toccano solo tangenzialmente la contabilità pubblica, materia nella quale soltanto può esplicarsi la consulenza. La richiesta mira piuttosto a indicare le soluzioni processuali per ristorare integralmente il pregiudizio, secondo quanto precisato dalle Sezioni riunite n. 54/CONTR/2010: la disposizione conferisce una funzione limitata al sistema di principi e norme che regolano l’attività finanziaria e patrimoniale degli enti pubblici.
I quesiti non ineriscono neppure ai poteri di vigilanza del pubblico ministero contabile. Il credito erariale è stato già soddisfatto nella sede processuale nella misura del 20 per cento del danno contestato; l’eventuale azione recuperatoria del restante 80 per cento potrebbe rivolgersi esclusivamente verso il percettore dell’indebito e davanti al giudice civile.
Nel merito, la Corte osserva che la definizione con rito abbreviato non è esaustiva del pregiudizio, sicché l’eventuale azione civile rientra nella discrezionalità dell’ente, previa verifica delle condizioni di fatto e di diritto. La Sezione segnala infine che il disegno di riforma in via di approvazione introdurrebbe un tetto del 30 per cento alla condanna contabile, trasformando il rapporto di alternatività tra le giurisdizioni in un rapporto di complementarietà.
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Nota della Redazione
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