Cumulo obbligatorio delle gestioni previdenziali impedisce la pensione privilegiata (Corte dei Conti Sez. giur. Sardegna n. 98 del 26.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il cumulo dei periodi assicurativi non coincidenti, introdotto dall’art. 1, comma 239, legge n. 228/2012, è finalizzato al conseguimento di un’unica pensione e comporta la liquidazione di un trattamento pro quota in rapporto ai diversi periodi di iscrizione nelle distinte gestioni previdenziali. Nel caso di pensione di inabilità assoluta e permanente, ai sensi dell’art. 1, comma 240, legge n. 228/2012, il cumulo opera d’ufficio ed è obbligatorio, dovendosi valorizzare tutta la contribuzione disponibile. Una volta liquidato il trattamento in cumulo, la finalità unitaria della prestazione impedisce la commutazione del singolo pro-rata in altra tipologia pensionistica, segnatamente in pensione privilegiata riconoscibile ai sensi del d.P.R. n. 1092/1973.
Il Fatto
Il ricorrente, ex dipendente militare collocato a riposo per inidoneità permanente al servizio dipendente da causa di servizio, ha chiesto il riconoscimento della pensione privilegiata ordinaria per le patologie già accertate come dipendenti da causa di servizio. L’INPS aveva liquidato in suo favore una pensione ordinaria di inabilità in regime di cumulo tra la gestione pubblica e altra gestione previdenziale.
Dopo il diniego amministrativo, opposto dall’Istituto sul rilievo che il singolo pro-rata della prestazione in cumulo non potesse essere commutato in altra tipologia, il ricorrente ha agito in giudizio sostenendo di non aver mai richiesto l’applicazione della legge n. 228/2012 e chiedendo la riliquidazione del trattamento in gestione pubblica, con conseguente riconoscimento del privilegio.
La Motivazione della Corte
Il Giudice Unico ricostruisce l’istituto del cumulo contributivo gratuito, introdotto dalla legge n. 228/2012, che consente ai soggetti iscritti presso più forme di assicurazione obbligatoria, non già titolari di trattamento pensionistico in alcuna di esse, di conseguire un’unica pensione mediante il cumulo integrale dei periodi assicurativi. La Corte sottolinea che non è possibile il cumulo parziale, volto a valorizzare solo parte della contribuzione.
La decisione si sofferma sulla disciplina specifica della pensione di inabilità. L’art. 1, comma 240, legge n. 228/2012 prevede che, per le domande presentate dal 1° gennaio 2013, la liquidazione debba tenere conto di tutta la contribuzione disponibile nelle gestioni interessate, ancorché i requisiti siano maturati in una sola di esse. In tal caso il cumulo opera d’ufficio ed è obbligatorio.
Quanto alle modalità di calcolo, il comma 245 della medesima legge stabilisce che ciascuna gestione determina il trattamento pro quota in rapporto ai rispettivi periodi di iscrizione, secondo le regole del proprio ordinamento. Poiché il cumulo ha come finalità il conferimento di un unico trattamento di quiescenza, la Corte ritiene non coerente con tale finalità la commutazione del singolo pro-rata in pensione di privilegio.
Nel caso concreto, il Giudice rileva che la domanda di pensione ordinaria di inabilità presentata dal ricorrente recava espressamente la dicitura “Gestione: Cumulo” e che le successive comunicazioni dell’INPS avevano sempre qualificato il trattamento in regime di cumulo, senza che il ricorrente vi opponesse. L’operato dell’Istituto è pertanto giudicato corretto. Il ricorso è rigettato, con compensazione delle spese in ragione della peculiarità della fattispecie e del ritardo dell’Istituto nell’ottemperare all’istruttoria.
Nota della Redazione
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