Nessuna opera edilizia nel deposito invernale dei materiali dello stabilimento balneare (TAR Campania n. 2046 del 04.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il mero accantonamento temporaneo, privo di qualsiasi infissione al suolo, dei materiali derivanti dallo smontaggio di uno stabilimento balneare, protetti da teloni per difenderli dagli agenti atmosferici, non integra una opera edilizia e non giustifica l’adozione della diffida al ripristino dello stato dei luoghi ai sensi dell’art. 35 d.P.R. n. 380/2001. L’amministrazione che desuma da un semplice accatastamento di materiali l’esistenza di un manufatto senza effettuare alcuna verifica sul contenuto dei teloni viola i canoni di correttezza dell’istruttoria e di motivazione del provvedimento. E’ pertanto illegittimo, per erroneità dei presupposti e travisamento dei fatti, il provvedimento repressivo fondato su tale errata qualificazione.

Il Fatto

La società ricorrente gestisce uno stabilimento balneare, comprensivo di bar e ristorante, sulla spiaggia di Fornillo in virtù di concessione demaniale n. 17 del 23.05.2003, ancora in vigore. Al termine della stagione estiva 2024, come gli altri gestori operanti sulla medesima spiaggia, la società ha ricoverato i materiali derivanti dallo smontaggio del proprio lido su un adiacente piazzale pavimentato in concessione demaniale al Comune.

La condotta era consentita dall’ordinanza sindacale n. 6/2024 del 17.10.2024, che aveva destinato quell’area, per il periodo invernale 1° novembre – 30 aprile, al ricovero e deposito delle strutture derivanti dallo smontaggio dei quattro stabilimenti balneari e al tiro a secco delle unità da diporto ad uso non commerciale. In seguito a un sopralluogo, il tecnico comunale ha qualificato l’accantonamento come opera abusiva su suolo demaniale e il Comune ha diffidato la società al ripristino dello stato dei luoghi. La società ha impugnato l’ordinanza con ricorso al TAR Campania.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha ritenuto il ricorso fondato. Le emergenze istruttorie documentali hanno consentito di accertare che, contrariamente a quanto rilevato dall’amministrazione, non viene in questione alcuna opera edilizia né altro genere di manufatto, trattandosi di un mero accantonamento di materiali derivanti dallo smontaggio dello stabilimento, coperti da teloni di plastica per proteggerli dagli agenti atmosferici.

Tale condotta era espressamente consentita dall’ordinanza sindacale n. 6/2024, con cui il Comune aveva destinato l’area al ricovero e deposito delle strutture derivanti dallo smontaggio dei quattro stabilimenti balneari e al tiro a secco delle unità da diporto ad uso non commerciale.

L’accertamento emerge sia dai rilievi fotografici allegati alla relazione del tecnico comunale, sia dai rilievi fotografici prodotti dalla parte. Come rappresentato nello stesso provvedimento comunale, l’accantonamento non era infisso al suolo, ma semplicemente poggiato, privo di muratura, protetto e contenuto da pannellature in legno e plastica ricavate dallo smontaggio dello stabilimento.

Il Collegio ha quindi rimarcato che gli agenti accertatori hanno desunto da tale accatastamento un manufatto senza effettuare alcuna verifica, la quale avrebbe consentito di accertare che sotto i teloni di plastica vi erano i materiali provenienti dallo smontaggio e non un’opera edilizia. Ne discende l’illegittimità del provvedimento impugnato, fondato su un’erronea qualificazione della fattispecie.

Il ricorso è stato pertanto accolto e l’ordinanza n. 07 del 30.01.2025 è stata annullata, con condanna del Comune al pagamento delle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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