Potere di chiusura dell’esercizio spetta al Sindaco e non al Dirigente SUAP (TAR Sicilia n. 178 del 21.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il potere di ordinare la chiusura dell’esercizio commerciale per indebita occupazione di suolo pubblico, ai sensi dell’art. 3, comma 16, legge n. 94 del 2009, è attribuito al Sindaco e non al Dirigente SUAP. Si tratta di potere discrezionale nell’an e nel quantum, espressione di indirizzo politico-amministrativo, che la legge riserva all’organo di governo dell’ente in deroga alla regola generale dell’art. 107 d.lgs. n. 267/2000. Il provvedimento adottato dal dirigente è pertanto affetto da incompetenza, vizio assorbente che preclude l’esame delle ulteriori censure. La domanda di risarcimento del danno da mancato incasso non è accoglibile se non si prova che il guadagno sia dato dagli incassi depurati dei costi di gestione; la liquidazione equitativa presuppone la prova dell’esistenza del danno.
Il Fatto
Una società che gestiva un’attività di ristorazione con somministrazione impugnava la determina dirigenziale con cui il Comune aveva disposto la sospensione temporanea dell’attività, per cinque giorni, fino al pagamento delle spese o alla prestazione di idonea garanzia, unitamente a una nota comunale che aveva imposto lo sgombero dell’area e lo smontaggio della pedana esterna.
Respinta la domanda cautelare, la società proponeva ricorso per motivi aggiunti, deducendo per la prima volta il vizio di incompetenza del dirigente che aveva emanato l’atto e avanzando contestuale domanda di risarcimento per il danno asseritamente patito per la mancata sospensione dell’efficacia del provvedimento.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha innanzitutto affermato la propria giurisdizione, trattandosi di esercizio di poteri amministrativi ai sensi dell’art. 3, comma 16, legge n. 94 del 2009, con richiamo all’ordinanza n. 6461 del 2016 delle Sezioni Unite e alla sentenza n. 763 del 2024 del C.G.A.R.S.
Sul piano processuale, i motivi aggiunti sono stati ritenuti ammissibili: il vizio di incompetenza esisteva ab origine ed era tempestivamente deducibile, considerato il periodo di sospensione feriale, entro il 30.10.2025, mentre la notificazione è avvenuta il 02.09.2025. Il vizio di incompetenza ha carattere preclusivo e assorbente, come da giurisprudenza richiamata, con TAR Piemonte, Sez. III, sentenza n. 50 del 2024.
Nel merito, la norma attribuisce al Sindaco il potere di disporre la chiusura dell’esercizio in caso di violazione degli obblighi di pulizia e decoro degli spazi pubblici. Secondo il precedente del C.G.A.R.S. n. 763 del 2024, il potere è discrezionale sia nell’an sia nel quantum, potendo il Sindaco determinare anche la durata, con il solo limite minimo di cinque giorni. Da ciò consegue l’esclusione di ogni supplenza da parte degli organi burocratici dell’ente locale: la legge deroga scientemente alla distinzione fra competenze degli organi burocratici e degli organi di indirizzo politico.
Riconosciuta la sussistenza del vizio di incompetenza, il ricorso per motivi aggiunti è stato accolto con annullamento della determina; il ricorso principale è stato dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse; le censure in esso proposte sono rimaste assorbite.
Quanto alla domanda risarcitoria, il Collegio l’ha rigettata. Il danno da mancato incasso è stato ritenuto non provato, perché il guadagno è dato dagli incassi detratte le spese di gestione, delle quali nulla è stato dimostrato. Il danno all’immagine avrebbe potuto essere evitato fornendo adeguata informazione all’utenza, ai sensi dell’art. 1227, comma 2, cod. civ.. Il danno da ritardo nel dissequestro è stato escluso perché la valutazione equitativa presuppone che il danno sia certo nella sua esistenza ontologica, come da Cass. n. 27447 del 2011, n. 8662 del 2017 e Cass. civ., Sez. VI-3, ordinanza n. 8941 del 2022. Il Comune è stato condannato alla refusione delle spese di lite.
Nota della Redazione
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