Revisione prezzi e silenzio-inadempimento: conversione dell’azione di condanna (TAR Sicilia n. 180 del 21.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
La ricognizione del debito costituisce dichiarazione unilaterale recettizia che inverte l’onere della prova sull’esistenza del rapporto obbligatorio, ma non sottrae il rapporto sostanziale alle norme che lo regolano. Nella revisione prezzi dei contratti pubblici la posizione della stazione appaltante e dell’aggiudicatario non è meramente antagonista, poiché il rimedio corrisponde a un interesse di rango superiore, sicché l’istanza non può sfuggire a una necessaria procedimentalizzazione. Una ricognizione che si limiti a riconoscere l’esistenza del rapporto, senza determinarne lo specifico contenuto, è incompleta e non autosufficiente e non fa cessare il silenzio-inadempimento dell’amministrazione. Il giudice amministrativo non può accertare direttamente il contenuto del credito, perché pronuncerebbe su poteri amministrativi non ancora esercitati. L’azione di accertamento e condanna proposta in luogo di quella contro il silenzio si converte, ricorrendone i presupposti, ai sensi dell’art. 32, comma 2, c.p.a.

Il Fatto

Una società aggiudicataria di due lotti dell’autostrada Messina-Palermo ha convenuto avanti al Tribunale civile il consorzio committente, chiedendo la condanna al pagamento di somme riconosciute in sede di accordo bonario e, in particolare, della compensazione dell’aumento del prezzo dell’acciaio per il lotto 29 quater “Piano Paradiso” e per il lotto 27 ter “Torremuzza”.

Il giudice ordinario ha dichiarato il proprio difetto di giurisdizione. Il giudizio è stato riassunto avanti al TAR Sicilia, che ha sollevato d’ufficio il conflitto davanti alle Sezioni Unite. Queste hanno riconosciuto la giurisdizione del giudice amministrativo con ordinanza n. 2934 del 05.02.2025. Dopo l’estinzione dichiarata con decreto presidenziale e accolta l’opposizione, la causa è pervenuta alla decisione nel merito.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla natura della nota con cui il committente aveva manifestato l’intento di soddisfare le spettanze dell’impresa. Richiamando Cass. civ., Sez. I, n. 1831 del 2001, il TAR ricorda che la ricognizione del debito produce un’astrazione meramente processuale, invertendo l’onere probatorio ma lasciando il rapporto sostanziale soggetto alle norme e ai patti che lo governano.

Nel caso concreto, l’atto si è limitato a riconoscere l’esistenza del rapporto sottostante, senza indicarne lo specifico contenuto economico. Da qui la qualificazione come ricognizione incompleta e non autosufficiente.

Il Collegio sottolinea come, nella revisione prezzi, la posizione delle parti non sia semplicemente antagonistica: il rimedio risponde a un interesse di rango superiore, richiamando la giurisprudenza amministrativa (Cons. Stato, Sez. III, n. 6667 del 2025). L’esame dell’istanza esige quindi una procedimentalizzazione in sede amministrativa, a tutela del buon andamento ex art. 97 Cost. e dell’equilibrio di bilancio ex art. 81 Cost.

Ne deriva che lo specifico contenuto del rapporto non può essere accertato direttamente in sede giurisdizionale: diversamente il giudice si pronuncerebbe su poteri amministrativi non ancora esercitati, oltre i limiti dell’art. 34, comma 2, c.p.a. Lo strumento corretto era l’azione ex art. 117 c.p.a. contro il silenzio, e non quella di condanna ex art. 30, primo comma, c.p.a.

Il TAR verifica allora la possibilità di conversione ex art. 32, comma 2, c.p.a., subordinata al rispetto del termine decadenziale annuale. Pur essendo l’azione notificata oltre i termini riferiti alle istanze originarie, il Collegio riconosce alla diffida del 22 giugno 2011 il valore di nuova istanza di revisione, idonea ad aprire un nuovo termine annuale. La domanda è pertanto convertita e il committente è condannato a provvedere entro sessanta giorni; ANAS è estromessa per difetto di legittimazione passiva.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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