Revoca del nulla osta al lavoro: non è autotutela ma decadenza accertativa (TAR Sicilia n. 900 del 20.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
La revoca del nulla osta al lavoro subordinato, prevista dall’art. 42, comma 2, d.l. n. 73/2022, convertito con legge n. 122/2022, non costituisce espressione del potere di autotutela di cui all’art. 21-quinquies legge n. 241/1990, ma configura una fattispecie di decadenza accertativa. Il potere esercitato è vincolato e non discrezionale, poiché diretto a verificare la sussistenza dei requisiti necessari, a monte, per il rilascio del titolo. La tassatività delle cause ostative non si esaurisce nelle sole ipotesi tipizzate dagli artt. 22 e 24 d.lgs. n. 286/1998, ma si estende a tutti i casi di mancanza dei requisiti prescritti dalla normativa per l’ingresso dello straniero, quali la capacità economico-finanziaria del datore di lavoro e la completezza della documentazione. In presenza di un provvedimento plurimotivato, la legittimità di una sola delle giustificazioni è sufficiente a sorreggere l’atto.
Il Fatto
Un imprenditore agricolo, nella qualità di datore di lavoro, impugna dinanzi al TAR Sicilia i provvedimenti con cui lo Sportello Unico per l’Immigrazione ha disposto la revoca dei nulla osta al lavoro subordinato rilasciati in favore di sette lavoratori stranieri, a seguito di istanze presentate nell’ambito del decreto flussi vigente ratione temporis.
Gli atti, identici nel tenore, si fondano su due concorrenti ragioni: il parere ostativo dei componenti dello Sportello e l’insufficienza della documentazione prodotta. Il ricorrente deduce la tassatività delle cause ostative, il difetto di istruttoria e l’inammissibilità di una motivazione per relationem. L’Avvocatura eccepisce il difetto di legittimazione passiva dell’Amministrazione statale, assumendo che il provvedimento proverrebbe dalla Regione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio disattende anzitutto l’eccezione in rito. Nei provvedimenti non emerge alcun elemento formale indicativo della provenienza regionale. L’art. 22 d.lgs. n. 286/1998 individua inequivocabilmente nello Sportello unico per l’immigrazione, articolazione del Ministero dell’Interno, l’organo competente al rilascio dell’autorizzazione; tale competenza non è derogata dall’intesa istituzionale del 2006, che si limita a una collaborazione nella fase istruttoria.
Nel merito, il TAR respinge l’assunto secondo cui le ipotesi di revoca si esaurirebbero nelle fattispecie tipizzate dagli artt. 22 e 24 d.lgs. n. 286/1998. La revoca si estende a tutti i casi di mancanza dei requisiti prescritti: capacità economico-finanziaria del datore di lavoro, settori produttivi contemplati dal decreto-flussi, asseverazione del consulente del lavoro.
Il Collegio qualifica l’istituto: a dispetto del nomen iuris, la revoca non è manifestazione di autotutela, ma fattispecie di decadenza accertativa, espressione di un potere vincolato di controllo dei requisiti. Diversamente, il sistema dei flussi programmati si presterebbe a facili elusioni. Su questa base opera il principio di collaborazione ex art. 1, comma 2-bis, legge n. 241/1990 e il criterio di autoresponsabilità del richiedente, tenuto a produrre tutti i documenti utili.
Quanto alle censure motivazionali, il TAR applica il principio del provvedimento plurimotivato: è sufficiente la legittimità di una sola giustificazione. Il motivo incentrato sulle omissioni documentali resiste al gravame, poiché il ricorrente non ha riscontrato la comunicazione di avvio del procedimento né ha provato la completezza del corredo. Il ricorso è quindi respinto; le spese di giudizio sono compensate.
Nota della Redazione
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