Condono edilizio in zona vincolata: sanatoria solo con parere dell’autorità preposta (TAR Sicilia n. 181 del 21.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
Ai sensi dell’art. 32, comma 27, lettera d), del d.l. n. 269/2003, convertito in legge n. 326/2003, le opere abusive realizzate in aree sottoposte a vincolo paesaggistico sono suscettibili di condono edilizio solo se ricorrono congiuntamente quattro condizioni: realizzazione anteriore all’imposizione del vincolo, conformità alle prescrizioni urbanistiche, riconducibilità alle tipologie di minore rilevanza e parere favorevole dell’autorità preposta al vincolo. Il diniego di sanatoria in area vincolata costituisce provvedimento interamente vincolato: non richiede comparazione con l’interesse privato né valutazione dell’interesse pubblico concreto, e non è ammesso alcun affidamento tutelabile del privato. Ove il provvedimento sia plurimotivato, la legittimità di una sola delle ragioni autonome è sufficiente, per il principio di resistenza, a sorreggerne il contenuto.

Il Fatto

Il ricorrente, proprietario di un immobile in area paesaggisticamente vincolata, ha realizzato un ampliamento in assenza di titolo edilizio. In data 7 dicembre 2004 ha presentato istanza di condono edilizio ai sensi della legge n. 326/2003 e ha chiesto alla Soprintendenza il prescritto parere paesaggistico.

Con nota del 14 novembre 2022 il Comune ha comunicato che la pratica non poteva essere istruita per assenza di numerosi documenti, assegnando il termine per l’integrazione. Con il provvedimento impugnato del 14 giugno 2024 il diniego è stato motivato con la mancata integrazione documentale e con l’insanabilità dell’opera in zona vincolata. Il ricorrente ha impugnato il diniego davanti al TAR Sicilia; il Comune non si è costituito.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ricostruisce il quadro normativo di riferimento richiamando il consolidato orientamento del Consiglio di Stato (Sez. VI n. 1036 del 2023; Sez. I n. 90 del 2023; Sez. VI n. 8781 del 2022): le opere in area vincolata sono sanabili a condizione che siano anteriori al vincolo, conformi alle prescrizioni urbanistiche, di minore rilevanza e assistite dal parere favorevole dell’autorità preposta alla tutela.

Il Tribunale rileva che il provvedimento impugnato è interamente vincolato, venendo in rilievo la creazione di nuovi volumi e superfici paesaggisticamente intesi. In materia di repressione degli abusi edilizi, quando vengono in rilievo atti vincolati, non è richiesta alcuna specifica valutazione delle ragioni di interesse pubblico, né comparazione con gli interessi privati, né motivazione sull’interesse pubblico concreto e attuale: non è ammesso alcun affidamento tutelabile alla conservazione di una situazione di fatto abusiva, che il tempo non può legittimare.

Il carattere vincolato dei provvedimenti repressivi rende altresì superflua la comunicazione di avvio del procedimento e il preavviso di rigetto, salvo ipotesi residuali, non essendo configurabile alcun utile apporto partecipativo dell’interessato.

Il Collegio osserva, inoltre, che l’intero territorio delle Isole Eolie era già sottoposto a vincolo paesaggistico in forza di specifici provvedimenti, tra cui il decreto assessoriale n. 687 del 17 marzo 1979 per il Comune interessato. Risulta irrilevante la mancata acquisizione del parere della Soprintendenza, poiché il provvedimento è plurimotivato e si fonda anche sulla mancata integrazione documentale, non contestata dal ricorrente: la nota del 14 novembre 2022 ha disposto l’integrazione ai sensi dell’art. 2, comma 37, lett. d), legge n. 662/1996, e la mancata presentazione dei documenti entro tre mesi comporta l’improcedibilità della domanda. Per il principio di resistenza, la validità di una sola motivazione autonoma è sufficiente a sorreggere il provvedimento. Il ricorso è respinto; nessuna statuizione sulle spese per la mancata costituzione del Comune.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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