La chiusura della partita IVA estingue il mandato del rappresentante fiscale (Cass. civ. Sez. V n. 15518 del 04.06.2024)
Principi di diritto (Massima)
La chiusura della partita IVA da parte del rappresentante fiscale consente di presumere ragionevolmente l’estinzione del mandato, poiché, in assenza di una partita IVA aperta, il rappresentante non potrebbe svolgere i propri compiti e la sua figura resterebbe inutile per il mandante. L’accertamento di fatto sul venire meno del mandato, compiuto dal giudice di merito in modo logico e plausibile, è incensurabile in cassazione quando il ricorrente non deduca la violazione dei canoni interpretativi del contratto, ma proponga una diversa valutazione dei fatti sotto forma di vizio di violazione di legge. La motivazione della sentenza di appello che faccia proprie le argomentazioni di una parte non è nulla se le ragioni della decisione restano chiare, univoche ed esaustive.
Il Fatto
Il rappresentante fiscale di una società statunitense impugnava il diniego opposto dall’Amministrazione finanziaria alla richiesta di rimborso dell’IVA relativa all’anno d’imposta 2000. Il credito IVA della società era incontestato; il diniego si fondava sul fatto che, a seguito della chiusura della partita IVA della società in Italia, era venuto meno il potere di rappresentanza del rappresentante fiscale, con conseguente legittimità della richiesta, rimasta inevasa, di ottenere le coordinate bancarie o una procura speciale all’incasso.
La Commissione tributaria provinciale respingeva il ricorso e la Commissione tributaria regionale confermava la decisione, rilevando che la chiusura della partita IVA, volutamente operata, determinava la cessazione della rappresentanza fiscale e l’estinzione del mandato, con perdita della legittimazione ad agire, restando irrilevante l’errore del rappresentante. Il ricorrente proponeva ricorso per cassazione con cinque motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina anzitutto la censura sulla motivazione della sentenza di appello. Richiamando le Sezioni Unite n. 642 del 2015, osserva che la sentenza la cui motivazione riproduca il contenuto di un atto di parte senza aggiungervi nulla non è nulla, quando le ragioni della decisione siano chiare, univoche ed esaustive e attribuibili all’organo giudicante. Nel caso concreto la Commissione regionale non si era limitata a rinviare alle difese dell’Amministrazione, ma ne aveva fatto proprie le argomentazioni in ordine all’estinzione del mandato.
Sul secondo motivo, concernente la pretesa erroneità della tesi secondo cui il mandato del rappresentante fiscale cesserebbe con la chiusura della partita IVA, la Corte rileva che la nomina a rappresentante è un prius rispetto all’apertura della partita IVA, che costituisce lo strumento attraverso il quale il rappresentante opera, e che l’apertura e la chiusura della partita sono atti che può compiere unicamente il rappresentante munito di mandato.
Il giudice di merito aveva ritenuto che dalla chiusura della partita IVA possa presumersi l’estinzione del mandato, atteso che senza partita IVA aperta il rappresentante non potrebbe svolgere i propri compiti. A ciò si aggiungeva la circostanza anomala di un rappresentante che chiude la partita dimenticando di riscuotere un credito e che preferisce chiedere la riapertura anziché farsi rilasciare una procura speciale all’incasso. L’accertamento di fatto risulta così logico e plausibile, in assenza di ulteriore manifestazione di volontà del mandante.
La diversa ricostruzione dei fatti è giudicata inammissibile, sia perché non è dedotta la violazione dei canoni interpretativi del contratto, sia perché tende ad accreditare, sotto un vizio di violazione di legge, una diversa valutazione dei fatti rispetto a quella del giudice di appello. La Corte esclude poi che ricorra una motivazione solo apparente, trattandosi di qualificazione giuridica del fatto, e reputa superflue le censure sul mandato autocertificato e sull’errore di fatto, estranee alla ratio decidendi.
Nota della Redazione
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