Inammissibili i motivi di ricorso non autosufficienti e non riferiti al decisum (Cass. civ. Sez. V n. 15519 del 04.06.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di ricorso per cassazione, i motivi che non individuino l’esatto capo di pronuncia impugnato e non espongano in modo intelligibile ed esauriente le dedotte violazioni di norme o principi di diritto si risolvono in un non motivo e sono sanzionati con l’inammissibilità ai sensi dell’art. 366, comma 1, n. 4, cod. proc. civ. La censura di omesso esame di un fatto storico è ammissibile solo se il ricorrente indica il fatto omesso, il dato da cui esso risulta, il come e il quando è stato discusso tra le parti e la sua decisività. Il vizio di motivazione di cui all’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., nella formulazione applicabile ratione temporis, non consente più di denunciare l’illogicità o l’irragionevolezza della motivazione. Il motivo che non si attagli al decisum della sentenza impugnata è inammissibile.

Il Fatto

Una società contribuente impugna una cartella di pagamento emessa a seguito di controllo automatizzato ai sensi dell’art. 36-bis del d.P.R. n. 600/1973. L’Ufficio aveva recuperato un credito di imposta per investimenti in aree svantaggiate, ritenuto inesistente e indebitamente utilizzato in compensazione, con irrogazione di sanzioni.

La Commissione Tributaria Provinciale rigetta il ricorso; la Commissione Tributaria Regionale conferma in appello. La società propone ricorso per cassazione affidato a cinque motivi. L’Agenzia delle entrate resiste con controricorso e la ricorrente deposita memoria illustrativa.

La Motivazione della Corte

Preliminarmente la Corte esamina l’istanza di riunione con altro procedimento pendente dinanzi alla stessa sezione. Richiamando la giurisprudenza di legittimità sul simultaneus processus, rileva che le cause riunibili sono state fissate per la medesima udienza e davanti allo stesso giudice; la trattazione congiunta realizza già le finalità di economia processuale e uniformità delle decisioni, sicché non occorre disporre la riunione.

Nel merito, i primi quattro motivi sono dichiarati inammissibili per difetto di specificità e autosufficienza. La Corte osserva una non marginale approssimazione espositiva che impedisce di leggere compiutamente la ratio delle censure. Ricorda che l’art. 366, comma 1, n. 4, cod. proc. civ. impone motivi caratterizzati da specificità, completezza e riferibilità alla decisione impugnata, con esatta individuazione del capo di pronuncia e illustrazione intelligibile delle violazioni dedotte; resta estranea al giudizio di legittimità ogni doglianza che non riguardi il decisum.

La Corte richiama il principio delle Sezioni Unite n. 23745 del 2020: chi denuncia violazione o falsa applicazione di norme di diritto deve indicare le norme violate, esaminarne il contenuto precettivo e raffrontarlo con le affermazioni in diritto della sentenza impugnata, espressamente richiamata, non potendosi demandare alla Corte una ricerca esplorativa ufficiosa. Nel caso concreto le doglianze non aggrediscono specifiche argomentazioni logico-giuridiche della sentenza, risolvendosi in non motivi.

Il primo motivo è inoltre inammissibile quanto alla censura di illogicità e irragionevolezza della motivazione, vizio non più deducibile nella nuova formulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., applicabile ratione temporis. Il nuovo testo concerne l’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, risultante dalla sentenza o dagli atti, oggetto di discussione tra le parti e decisivo; il ricorrente deve indicare il fatto, il dato dimostrativo, le modalità e i tempi della discussione e la decisività. Nella specie tale onere non è assolto, secondo il principio delle Sezioni Unite n. 8053 e n. 8054 del 2014.

Il quinto motivo è parimenti inammissibile perché non si attaglia al decisum. La CTR aveva ritenuto irrilevante l’esame della sentenza emessa in altro giudizio per ragione sostanzialmente assorbente: la mancanza di prova del passaggio in giudicato. Il ricorso è rigettato; le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, con condanna al versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *