CIGO per evento meteo, rileva la causale indicata dall’impresa (TAR Sicilia n. 391 del 10.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
La causale indicata dall’impresa nella domanda di integrazione salariale ordinaria delimita l’oggetto del procedimento amministrativo e, con esso, l’ambito dell’istruttoria e della decisione dell’I.N.P.S., sicché l’Istituto è tenuto a valutare la richiesta esclusivamente in relazione al presupposto invocato. Il principio di autoresponsabilità impone al richiedente di fornire tutti gli elementi necessari e corretti per l’accesso al beneficio, sopportando le conseguenze delle imprecisioni commesse nell’istanza. Ne deriva che il diniego fondato sul mancato raggiungimento della soglia anemometrica prevista per la causale “vento” è legittimo, né l’INPS è tenuto a riqualificare d’ufficio la causale, non potendo il ricorrente modificare in sede giurisdizionale i presupposti di fatto e di diritto della propria domanda. Il riconoscimento della non imputabilità dell’evento all’impresa non integra di per sé il requisito oggettivo della singola causale invocata.

Il Fatto

Una società che gestisce un terminal portuale di imbarco e sbarco traghetti chiede all’INPS il trattamento di Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria per due giornate di aprile 2025, indicando quale causale “Motivi meteorologici – Sett. industria” e, più specificamente, “Vento“. L’attività lavorativa non si era potuta svolgere perché il Comandante della nave, per avverse condizioni meteorologiche, aveva disposto di non effettuare l’ormeggio e di approdare in altro porto, in forza dei poteri attribuitigli dal codice della navigazione.

L’INPS respinge la domanda rilevando che i valori di velocità del vento registrati nelle giornate indicate erano inferiori alla soglia minima prevista dalla Circolare INPS n. 139/2016. La società impugna il provvedimento davanti al TAR, deducendo la violazione della disciplina sull’integrazione salariale, il difetto di istruttoria e la contraddittorietà dell’atto, per aver l’Istituto riconosciuto la non imputabilità dell’evento salvo poi negare il beneficio sul solo dato anemometrico.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale ricostruisce il quadro normativo di riferimento nell’art. 11 del D.Lgs. n. 148/2015, che ammette il trattamento per eventi transitori non imputabili all’impresa, e nei criteri attuativi del Decreto del Ministro del Lavoro n. 95442 del 15 aprile 2016, ulteriormente specificati dall’INPS. Rileva che la domanda era stata presentata qualificando la sospensione come evento meteo da vento e che le stesse relazioni tecniche aziendali identificavano l’evento nel “forte vento”.

Da questa premessa il TAR ricava il principio centrale: la causale indicata dall’impresa costituisce l’elemento che delimita l’oggetto del procedimento e l’ambito dell’istruttoria, con la conseguenza che l’operato dell’Istituto risulta immune dai vizi dedotti. La verifica dei presupposti è stata compiuta applicando i criteri oggettivi e standardizzati della prassi amministrativa, in conformità ai principi di imparzialità e buon andamento.

Il Tribunale richiama quindi il principio di autoresponsabilità, che governa i rapporti tra privato e Pubblica Amministrazione nei procedimenti di erogazione di benefici economici, citando la giurisprudenza amministrativa sul punto, tra cui TAR Roma n. 2835 del 2025 e Cons. Stato n. 169 del 2025. Ne discende l’onere dell’interessato di fornire elementi completi e non reticenti, a garanzia della parità di trattamento tra i richiedenti.

Sul piano applicativo, la Circolare INPS n. 139/2016 fissa per il vento la soglia di norma pari o superiore a trenta nodi, ammettendo valutazioni favorevoli con velocità inferiori solo per lavorazioni particolari, quali i lavori in quota, sulle gru o con fiamma ossidrica. Nel caso di specie il dato anemometrico era pacificamente inferiore e l’attività di terminal portuale non rientrava nelle eccezioni, né la società aveva allegato elementi specifici in sede procedimentale.

La tesi del fatto del terzo, ossia la decisione del Comandante di dirottare la nave, non viene accolta: pur fattualmente vera, essa avrebbe dovuto essere dedotta nell’ambito di una diversa causale, non essendo compito dell’INPS riqualificare d’ufficio la domanda, né potendo la parte modificarne i presupposti in sede giurisdizionale. Cadono anche le censure di difetto di istruttoria e contraddittorietà, poiché la non imputabilità è solo uno dei requisiti generali di accesso, accanto ai presupposti specifici della causale. Il sindacato giudiziale resta infine limitato al controllo di illogicità, irragionevolezza o travisamento, vizi non ravvisati.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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