Improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse conseguente alla revoca della gara (TAR Lazio n. 13124 del 17.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il processo amministrativo resta nella disponibilità della parte che lo ha attivato, in virtù del fondamentale principio della domanda. Ove il ricorrente, prima della spedizione della causa in decisione, dichiari di non avere più interesse alla pronuncia di annullamento degli atti gravati, il giudice non ha alcuna possibilità di decidere il merito. In presenza di un’univoca dichiarazione concernente il venir meno dell’interesse alla decisione, il Collegio deve dichiarare il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse ai sensi dell’art. 35, comma 1, lettera c), c.p.a. La revoca della gara e di tutti gli atti presupposti e successivi integra il presupposto per la declaratoria di improcedibilità.

Il Fatto

La società ricorrente ha impugnato il bando di gara a procedura aperta, suddiviso in sette lotti, per l’affidamento di un Accordo Quadro relativo a servizi di connettività, telefonia fissa, sicurezza e servizi professionali nell’ambito del Sistema Pubblico di Connettività, nonché la determina a contrarre e il capitolato d’oneri, chiedendone l’annullamento previa concessione di misure cautelari.

Si sono costituiti in giudizio l’Amministrazione resistente e la società controinteressata, opponendosi all’accoglimento del ricorso, mentre una terza società ha proposto intervento ad opponendum. Con dichiarazione del 2 luglio 2026, la ricorrente ha rappresentato il venir meno dell’interesse alla definizione del giudizio, avendo l’Amministrazione disposto la revoca della gara e di tutti gli atti presupposti e successivi.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha rilevato che la dichiarazione della parte ricorrente, resa prima della spedizione della causa in decisione, impone di prendere atto del sopravvenuto difetto di interesse. Richiamando il principio della domanda, il giudice ha precisato che il sindacato giurisdizionale può essere attivato soltanto su iniziativa del soggetto che si ritiene leso, restando il processo nella disponibilità della parte che lo ha attivato.

La giurisprudenza citata, tra cui Cons. Stato, Sez. V, n. 4913 del 2012 e Sez. IV, n. 3848 del 2016, conferma che il giudice non ha alcuna possibilità di decidere nel merito quando il ricorrente dichiari di non avere più interesse alla pronuncia di annullamento. Tale dichiarazione preclude la decisione nel merito della controversia.

Il Tribunale ha quindi dichiarato il gravame improcedibile, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lettera c), c.p.a., valorizzando l’univocità della dichiarazione resa. Ha altresì disposto l’integrale compensazione delle spese di lite, in ragione dell’esito della controversia e dei giusti motivi connessi alla revoca dell’atto impugnato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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