Frode nelle pubbliche forniture a consumazione prolungata e prescrizione (Cass. pen. Sez. VI n. 13086 del 03.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il delitto di frode nelle pubbliche forniture, quando riguardi contratti di somministrazione di beni o servizi, assume la struttura di reato a consumazione prolungata, connotato da pluralità di condotte ma da unitarietà dell’offesa. Ogni singolo inadempimento costituisce aggravamento di un’offesa già inferta, non autonomo momento di disvalore. Ne deriva che il termine di prescrizione decorre dalla cessazione della prestazione continuativa e non dai singoli inadempimenti. La diversa tipologia contrattuale incide sul momento consumativo: nella compravendita rileva la consegna della cosa, nell’appalto la consegna dell’opera. Il reato non richiede artifici o raggiri propri della truffa, essendo sufficiente la dolosa inesecuzione del contratto pubblico, con possibile concorso tra i due delitti.

Il Fatto

Una società si era aggiudicata un bando indetto da due committenti pubblici per la fornitura di gasolio presso impianti e depositi, stipulando il successivo contratto. Secondo l’ipotesi di accusa, l’amministratore della società fornitrice avrebbe eseguito consegne di quantitativi inferiori a quelli attestati, alterando gli apparecchi di misurazione installati a bordo delle autocisterne, e avrebbe truffato le controparti contrattuali, procurandosi un ingiusto profitto con corrispondente danno per la parte offesa; avrebbe inoltre contraffatto i sigilli apposti alle autocisterne.

Il Tribunale aveva condannato l’imputato per i reati in continuazione, assolvendolo da una delle contestazioni. La Corte di appello, in parziale riforma, ha dichiarato non doversi procedere per intervenuta prescrizione quanto ai reati di truffa commessi sino a una certa data e ha rideterminato la pena. La difesa ha proposto ricorso per cassazione deducendo tre motivi.

La Motivazione della Corte

Il ricorso è dichiarato inammissibile. Il primo motivo, che censura la valutazione della prova e l’inosservanza dell’art. 192, comma 2, cod. proc. pen., si risolve in una confutazione della ricostruzione di fatto operata dai giudici di merito e nella sollecitazione di una lettura alternativa delle risultanze probatorie. La Corte ribadisce che esula dai poteri di legittimità la rilettura degli elementi di fatto e l’adozione di nuovi parametri di valutazione, richiamando Sez. U n. 6402 del 1997 e Sez. VI n. 5456 del 2020. Il motivo è inoltre aspecifico, perché non incide sugli argomenti decisivi del giudice di appello, che ha fondato la responsabilità non solo sulla carica sociale ma sul ruolo concretamente svolto nella vicenda.

Quanto al secondo motivo, concernente la qualificazione del delitto di frode nelle pubbliche forniture come reato a consumazione prolungata, la Corte lo ritiene manifestamente infondato. Richiama Sez. VI n. 12073 del 2020, secondo cui il delitto, quando riguardi contratti di somministrazione, si realizza attraverso una pluralità di atti senza perdere la struttura unitaria, poiché ogni inadempimento rappresenta l’aggravamento di un’offesa già inferta. Tale pronuncia non è isolata, ma declina principi costantemente affermati in tema di consumazione del reato.

La Corte ricostruisce il momento consumativo secondo la tipologia contrattuale: nella compravendita il reato si consuma alla consegna delle cose (richiamando Sez. VI n. 38146 del 2014 e Sez. III n. 22024 del 2010); nel contratto di somministrazione all’atto della cessazione della prestazione continuativa. Nel caso di appalto o prestazione di opere, invece, indipendentemente dal momento della esecuzione non conforme, il reato è consumato quando cessa l’esecuzione e vi è la consegna dell’opera (Sez. VI n. 9081 del 2017, dep. 2018).

Il giudice di appello ha fatto buon governo di tali principi, rilevando che le singole forniture costituivano esecuzione di un unitario rapporto di somministrazione regolato da un contratto quadro. La diversa interpretazione proposta dal ricorrente esula dai limiti del sindacato di legittimità. La Corte conferma infine la configurabilità del concorso tra frode nelle pubbliche forniture e truffa, non richiedendo il primo reato artifici o raggiri né un evento di danno, con richiamo a Sez. VI n. 38146 del 2014 e Sez. V n. 15487 del 2021.

Il terzo motivo, relativo alla determinazione dell’aumento di pena per la continuazione, è inammissibile perché trae fondamento da un motivo di appello a sua volta inammissibile per aspecificità. La censura era stata proposta solo genericamente. La Corte richiama Sez. U n. 8825 del 2016, secondo cui l’impugnazione è inammissibile per difetto di specificità quando non siano enunciati i rilievi critici rispetto alle ragioni della decisione. Alla stregua di tali rilievi il ricorso è dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, ai sensi dell’art. 616, comma 1, cod. proc. pen..

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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