Prescrizione della pena e arresto all’estero: solo l’esecuzione reale interrompe il termine (Cass. pen. Sez. I n. 28809 del 29.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il termine di prescrizione della pena decorre dal momento in cui la condanna è divenuta irrevocabile e la pena è in concreto eseguibile. Esso è interrotto dalla concreta esecuzione, cioè dalla carcerazione, e, quando l’esecuzione dipenda da un mandato di arresto europeo, dall’arresto provvisorio eseguito in forza della richiesta o del mandato. Non integra invece atto interruttivo la sola richiesta di estensione della consegna, poiché la manifestazione della pretesa punitiva non coincide con l’inizio dell’esecuzione. Il giudice dell’esecuzione che fondi il rigetto su un generico riferimento alla prima consegna, senza verificare se da essa sia effettivamente iniziata l’esecuzione della pena oggetto dell’istanza, incorre in violazione di legge e in difetto di motivazione.

Il Fatto

Il condannato ha chiesto al giudice dell’esecuzione di dichiarare l’estinzione per decorso del tempo della pena di tre anni di reclusione e mille euro di multa, inflitta con sentenza della Corte di Appello di Bologna del 27 novembre 2012, divenuta irrevocabile il 17 gennaio 2013. La richiesta è stata respinta e l’opposizione è stata rigettata con ordinanza del 29 dicembre 2025.

La Corte territoriale ha ritenuto che l’esecuzione fosse iniziata il 12 marzo 2021, quando il condannato fu consegnato all’Italia in forza di un primo mandato di arresto europeo. La difesa ha contestato che quell’arresto riguardasse la pena in questione, eseguita solo dopo il secondo arresto, avvenuto in Germania il 3 aprile 2024 e seguito da consegna.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dall’art. 172 cod. pen., che fissa la durata del termine di estinzione della reclusione e della multa nel doppio della pena inflitta, con il limite minimo di dieci e massimo di trenta anni, salve le ipotesi di recidiva e le altre previsioni del settimo comma. La ratio della norma risiede nel venir meno dell’interesse punitivo dello Stato per il decorso del tempo e nelle esigenze di prevenzione speciale legate alla finalità rieducativa della pena.

Il termine decorre dal momento in cui la pronuncia è divenuta irrevocabile e la pena è concretamente eseguibile. L’interruzione richiede la concreta esecuzione, cioè la carcerazione; se l’esecuzione è già iniziata, il termine ricomincia solo se il condannato si è volontariamente sottratto ad essa, come affermato dalle Sezioni Unite Uhuwamangho.

Quando l’esecuzione dipende da estradizione o da mandato di arresto europeo, l’atto interruttivo è l’arresto provvisorio eseguito in forza della richiesta o del mandato, senza che assumano rilievo le irregolarità formali o le questioni procedurali che abbiano indotto lo Stato richiesto a presentare la dichiarazione ex art. 32 della decisione quadro 2002/584/GAI. L’arresto all’estero segna l’inizio dell’esecuzione e il computo ex novo; la successiva scarcerazione rileva come momento di sottrazione volontaria, facendo ricominciare a decorrere la prescrizione.

Il giudice dell’esecuzione non si è attenuto a tali principi. Facendo generico riferimento alla prima consegna, non ha chiarito se in quella data sia iniziata l’esecuzione della pena inflitta con la sentenza del 2012, se il condannato si fosse volontariamente sottratto ad essa o se e quando fosse stato detenuto per quel titolo o per altri. Dalla lettura del provvedimento emerge che la richiesta di estensione del mandato fu avanzata il 10 marzo 2021, che la consegna avvenne il 12 marzo 2021 in esecuzione dell’ordine originario e che solo l’11 marzo 2022 l’autorità tedesca accolse l’estensione. Il giudice non ha nemmeno considerato l’eventuale incidenza della recidiva.

Per le stesse ragioni non è condivisibile la soluzione del Procuratore generale, che individuava l’atto interruttivo nella manifestazione della pretesa punitiva del 10 marzo 2021: la sola presentazione della richiesta di estradizione o di mandato non determina l’inizio dell’esecuzione e non interrompe il decorso del termine. L’ordinanza è pertanto annullata con rinvio alla Corte di Appello di Bologna per nuovo giudizio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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