Circonvenzione di incapace: prova dell’induzione e interesse ad impugnare l’annullamento parziale (Cass. pen. Sez. II n. 40442 del 16.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di circonvenzione di persone incapaci, la prova della condotta di induzione non deve necessariamente desumersi da episodi specifici di suggestione o pressione morale, ben potendo fondarsi su elementi indiziari e prove logiche, quali la natura dell’atto posto in essere, l’incontestabile pregiudizio da esso derivato e gli accadimenti più strettamente connessi al suo compimento. Non è necessario che la proposta provenga dal colpevole, essendo sufficiente che questi abbia rafforzato, profittando delle menomate condizioni psichiche del soggetto passivo, una decisione pregiudizievole già adottata. Nel giudizio di legittimità è inammissibile, per difetto di interesse ai sensi dell’art. 568, comma 4, cod. proc. pen., il motivo che censura la carente motivazione sul concorso dell’imputato in un singolo episodio, quando l’eventuale annullamento parziale non arrecherebbe al ricorrente alcuna utilità concreta in punto di responsabilità o di pena.
Il Fatto
Il Tribunale di Cremona, con sentenza del 22/11/2023, aveva condannato due imputati — la badante di una donna anziana e il di lei marito — per il reato di cui agli artt. 61 n. 11, 110, 643 cod. pen., oltre al risarcimento del danno in favore delle parti civili. La Corte di appello di Brescia, con sentenza del 22/11/2024, ha ridotto la pena a uno degli imputati e confermato la condanna per l’altra.
Secondo la ricostruzione dei giudici di merito, la donna, approfittando delle compromesse capacità cognitive dell’anziana, con l’aiuto del marito aveva indotto la persona offesa a una serie di atti dispositivi pregiudizievoli: la redazione di un testamento olografo che la istituiva erede universale, prelievi e acquisti tramite bancomat e una disposizione di bonifico poi non eseguita. Entrambi gli imputati hanno proposto ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge e vizi di motivazione.
La Motivazione della Corte
La Corte ha respinto il ricorso dell’imputata, rilevando che il primo motivo, pur formalmente prospettato come violazione di legge, contestava in realtà la ricostruzione dei fatti operata dai giudici di merito. Richiamando un consolidato indirizzo di legittimità, la Corte ha ribadito che il controllo sulla motivazione è circoscritto alla verifica dell’esistenza di una motivazione effettiva, non contraddittoria e non manifestamente illogica, restando estraneo al sindacato di legittimità ogni potere di revisione degli elementi fattuali.
La Corte ha quindi confermato la correttezza dell’applicazione dei principi in materia di circonvenzione di incapace, secondo i quali la prova della condotta induttiva può risultare da elementi indiziari e prove logiche, nonché dalla natura pregiudizievole dell’atto e dal complessivo contesto dei rapporti tra le parti. I giudici di merito avevano valorizzato la natura pregiudizievole degli atti dispositivi, la discrasia tra il testamento del 2013 e quello del 2017, l’assenza di ragioni di contrasto con i parenti e le modalità dei prelievi e del bonifico.
Quanto al secondo motivo, la Corte ha escluso la configurabilità del travisamento della prova, che ricorre solo quando si introduce nella motivazione un’informazione inesistente o si omette la valutazione di una prova decisiva. Nel caso di specie i giudici avevano fondato l’esistenza del testamento del 2013 su plurime testimonianze concordanti, senza attribuire ad alcun mezzo di prova un risultato diverso da quello effettivo.
Il terzo motivo, relativo al diniego delle attenuanti generiche, è stato dichiarato inammissibile per difetto di specificità, essendo sufficiente che il giudice valorizzi gli elementi ritenuti decisivi, senza dover esaminare tutti quelli dedotti dalle parti.
Il ricorso del marito ha avuto esito parzialmente diverso. La Corte ha ritenuto carente la motivazione in ordine al suo concorso nell’episodio del testamento olografo, non essendo indicati specifici contributi ascrivibili all’imputato. Tuttavia ha concluso per l’inammissibilità del motivo ai sensi dell’art. 568, comma 4, cod. proc. pen.: poiché il reato è stato ritenuto unico e articolato in plurimi atti autonomi, l’eventuale annullamento parziale non avrebbe comportato né il proscioglimento né una riduzione della pena, già inflitta nel minimo edittale, né effetti sulle statuizioni civili, rimesse al giudice civile.
Nota della Redazione
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