Rescissione del giudicato, specificità del ricorso e decorrenza del termine (Cass. pen. Sez. II n. 40441 del 16.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di rescissione del giudicato, è inammissibile per difetto di specificità il ricorso per cassazione che non si confronti con la ratio decidendi autonoma posta a fondamento della decisione impugnata, limitandosi a reiterare le deduzioni già disattese dal giudice di merito. Il termine di trenta giorni per la proposizione della richiesta decorre dal momento in cui il condannato ha contezza non del contenuto della sentenza o degli atti processuali su cui essa si fonda, ma degli estremi del provvedimento che ha definito il giudizio, dell’autorità che lo ha emesso e della condanna inflitta. In caso di estradizione, l’art. 175, comma 2-bis, cod. proc. pen. fissa la decorrenza del termine per la restituzione dal momento della consegna del condannato.
Il Fatto
La Corte di appello di Venezia, con ordinanza del 25.10.2024, dichiara inammissibile l’istanza con cui il condannato aveva chiesto, in via principale, la rescissione del giudicato ex art. 629-bis cod. proc. pen. rispetto a tre sentenze irrevocabili emesse in sua assenza dal Tribunale di Rovigo e, in subordine, la restituzione del termine per proporre appello avverso le medesime pronunce.
Il giudice di merito ritiene le richieste tardive: il condannato aveva avuto legale conoscenza delle sentenze il 12.06.2024, allorché, estradato dalla Spagna in esecuzione di un mandato di arresto europeo disposto in altro procedimento, gli era stato notificato il provvedimento di esecuzione di pene concorrenti recante il dettaglio delle tre condanne. Da quel giorno decorreva il termine perentorio di trenta giorni, scaduto il 12.07.2024, mentre l’istanza era stata avanzata solo il 01.08.2024. Avverso tale provvedimento il condannato propone ricorso per cassazione, lamentando violazione di legge e contraddittorietà della motivazione.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte dichiara il ricorso inammissibile per genericità e difetto di specificità. Richiamando le Sezioni Unite n. 8825 del 2016, ribadisce che il ricorso è inammissibile quando non enuncia e argomenta i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata, con onere proporzionale alla specificità delle ragioni esposte dal giudice a quo.
Nel caso di specie la Corte di appello aveva fondato il rigetto su una ratio decidendi autonoma: non solo la tardività, ma anzitutto la manifesta infondatezza della richiesta, perché nei tre procedimenti il condannato era assistito da difensore di fiducia, era stato citato tramite notifica a mani del difensore presso cui aveva eletto domicilio, e non vi era prova di un suo diligente interessamento al processo. Tale argomento, di per sé sufficiente a sostenere il rigetto, non è stato minimamente contestato dal ricorrente: il motivo è quindi inammissibile già per questo profilo.
La Corte conferma la correttezza dell’impostazione richiamando la giurisprudenza secondo cui la nomina di un difensore di fiducia dopo l’elezione di domicilio presso il difensore d’ufficio costituisce indice di effettiva conoscenza del processo, salva la prova contraria di incolpevole ignoranza; la mancata conoscenza rileva solo se incolpevole, sussistendo profili di colpa quando l’imputato non si attivi per mantenere i contatti con il domiciliatario.
Quanto alla tardività, il difensore si limita a ribadire che la conoscenza delle sentenze sarebbe avvenuta solo con la notifica del 02.07.2024, senza confrontarsi con l’argomento del giudice di merito, secondo cui in un precedente provvedimento di cumulo erano già indicate le tre sentenze e tale cumulo risultava notificato al condannato il 12.06.2024. Il ricorrente non ha allegato né provato il contrario. La decisione è confermata anche alla luce della Sez. II n. 14510 del 2025, secondo cui il termine decorre dalla notifica dell’ordine di esecuzione del provvedimento di unificazione delle pene comprendente la sentenza oggetto dell’istanza.
Infine, la richiesta di restituzione del termine è tardiva anche perché l’art. 175, comma 2-bis, cod. proc. pen. fissa, in caso di estradizione, la decorrenza dalla consegna del condannato, avvenuta il 12.06.2024.
Nota della Redazione
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