Sospensione condizionale per maltrattamenti subordinata ai percorsi di recupero (Cass. pen. Sez. II n. 40433 del 16.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di sospensione condizionale della pena, il beneficio concesso per il delitto di cui all’art. 572 cod. pen. deve essere sempre subordinato alla partecipazione dell’imputato agli specifici percorsi di recupero previsti dall’art. 165, comma 5, cod. pen., nel testo applicabile anche ai fatti commessi dopo il 9 agosto 2019. L’omessa subordinazione integra violazione di legge e impone l’annullamento con rinvio della sentenza, spettando al giudice della cognizione individuare l’ente e definire tempi e modalità del percorso, mentre al giudice dell’esecuzione compete la sola verifica dell’effettiva partecipazione secondo le modalità stabilite in sentenza.
Il Fatto
Con sentenza dell’8 luglio 2024 la Corte di appello di Messina, giudicando in sede di rinvio, rideterminava il trattamento sanzionatorio nei confronti dell’imputato e gli riconosceva il beneficio della sospensione condizionale della pena, confermando la responsabilità per il reato di maltrattamenti in famiglia di cui all’art. 572, comma 2, cod. pen., consumato in data antecedente e prossima al marzo 2020.
Avverso tale pronuncia il Procuratore generale presso la Corte di appello di Messina proponeva ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge in relazione all’art. 165 cod. pen. e lamentando che il beneficio era stato concesso senza imporre la partecipazione ai percorsi di recupero. La parte civile chiedeva l’annullamento e la liquidazione delle spese; la difesa dell’imputato eccepiva l’inapplicabilità della norma ai fatti anteriori alla sua entrata in vigore.
La Motivazione della Corte
La Corte dichiara preliminarmente di non tenere conto della memoria difensiva trasmessa in data 24 novembre 2025, perché depositata oltre il termine di 15 giorni liberi previsto dall’art. 611, comma 1, cod. proc. pen. rispetto alla data di celebrazione dell’udienza, non trattandosi di memoria di replica alla requisitoria scritta.
Nel merito, il ricorso del Procuratore generale è fondato. Il reato è contestato come consumato fino a “data antecedente e prossima al marzo 2020” e, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa, l’art. 165 cod. pen. nel testo in vigore dopo il 9 agosto 2019 già prevedeva al comma 5 che, nei casi di condanna per i delitti di cui all’art. 572 cod. pen., la sospensione condizionale è comunque subordinata alla partecipazione a specifici percorsi di recupero presso enti o associazioni che si occupano di prevenzione, assistenza psicologica e recupero dei soggetti condannati per i medesimi reati. La disposizione è pertanto applicabile al caso in esame, con conseguente infondatezza dell’eccezione di retroattività.
La Corte richiama il proprio consolidato orientamento, secondo cui, in tema di sospensione condizionale, si dispone l’annullamento con rinvio della sentenza che abbia concesso il beneficio senza subordinarlo alla partecipazione ai percorsi di recupero di cui all’art. 165, comma 5, cod. pen. (Sez. 6, n. 40888 del 03.10.2024, Rv. 287196-01). Compete al giudice della cognizione individuare l’ente e definire i tempi e le modalità attuative del percorso; al giudice dell’esecuzione spetta invece verificare l’effettiva partecipazione secondo le modalità stabilite in sentenza.
La sentenza impugnata è pertanto annullata limitatamente all’omessa subordinazione del beneficio a quanto previsto dall’art. 165, comma 5, cod. pen., con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Messina per nuovo giudizio sul punto. Ai sensi dell’art. 624, comma 2, cod. proc. pen. è dichiarata irrevocabile l’affermazione di penale responsabilità. È rigettata la richiesta di liquidazione delle spese della parte civile, vertendo il ricorso e la decisione su questione non attinente ai suoi interessi.
Nota della Redazione
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