Cittadinanza italiana e cessazione della materia per sopravvenuto DPR (TAR Lazio n. 3651 del 27.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di concessione della cittadinanza italiana, la sopravvenuta adozione del decreto di conferimento della cittadinanza, emanato in esito al riesame imposto dal giudice d’appello in sede cautelare, determina la cessazione della materia del contendere per sopravvenuta carenza di interesse, avendo il provvedimento pienamente satisfattivo dell’interesse azionato. L’ordinanza propulsiva del giudice d’appello non comporta il rilascio del provvedimento richiesto, ma impone la riattivazione del procedimento al fine di sanare i vizi procedimentali riscontrati e di integrare la motivazione sotto i profili ritenuti carenti. La compensazione delle spese di lite è giustificata dal contributo di entrambe le parti al protrarsi della controversia.
Il Fatto
Il ricorrente ha impugnato il decreto del Ministro dell’Interno del 14 aprile 2021, notificato il 28 aprile 2021, con cui è stata respinta la domanda di concessione della cittadinanza italiana presentata ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992. L’amministrazione si è costituita in giudizio.
Con ordinanza cautelare n. 4746/2021 è stata rigettata l’istanza di sospensiva; l’appello cautelare è stato accolto dal Consiglio di Stato ai fini del motivato riesame della domanda nel rispetto delle garanzie di partecipazione dell’interessato. Il procedimento si è concluso con l’emanazione del DPR di conferimento della cittadinanza in data 29.10.2024, depositato in giudizio dalla parte ricorrente il 20.11.2025. L’amministrazione ha quindi chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva che l’amministrazione, in esecuzione del comando del giudice d’appello, ha predisposto e adottato il DPR di conferimento della cittadinanza italiana. Il provvedimento sopravvenuto ha valenza pienamente satisfattiva dell’interesse fatto valere dal ricorrente.
La questione si svolge su un duplice piano. Sul piano processuale, l’intervenuta emanazione del provvedimento richiesto determina la cessazione della materia del contendere, venendo meno l’interesse alla decisione. Sul piano sostanziale, il Collegio chiarisce la portata dell’ordinanza propulsiva del giudice d’appello.
Il Tribunale osserva che tale ordinanza non comportava il rilascio del provvedimento richiesto, bensì la riattivazione del procedimento — conclusosi con l’adozione dell’atto impugnato — al fine di sanare i vizi procedimentali riscontrati, assicurando il rispetto delle garanzie procedimentali sancite dalla legge n. 241/1990, e di integrare la motivazione sotto i profili ritenuti carenti.
In sede di riedizione dell’atto l’amministrazione avrebbe potuto esplicitare le ragioni relative alla gravità del reato di ricettazione, che, facendo riferimento alla pena edittale — come previsto dall’art. 6 della legge n. 91/1992 — è automaticamente ostativo all’acquisto della cittadinanza, per il quale è intervenuta la sentenza di condanna proprio a ridosso della presentazione della domanda di naturalizzazione.
Quanto alle spese di lite, il Collegio ravvisa giusti motivi di compensazione, tenuto conto del contributo di entrambe le parti al protrarsi della controversia: da un lato, la mancata attivazione, da parte del ricorrente, dei rimedi per ottenere l’ottemperanza al giudicato cautelare davanti al giudice d’appello che ha concesso il remand; dall’altro, l’incomprensione, da parte dell’amministrazione resistente, della portata dell’ordinanza propulsiva.
Nota della Redazione
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