Integrazione del contraddittorio e notifica per pubblici proclami nel concorso ASL (TAR Puglia n. 1649 del 30.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio amministrativo, l’integrazione del contraddittorio, ai sensi dell’art. 49 cod. proc. amm., è necessaria quando la decisione di merito possa produrre effetti nei confronti di soggetti che, pur non essendo parti del giudizio, siano portatori di un interesse qualificato all’annullamento dell’atto impugnato. Nel caso di impugnazione di una graduatoria concorsuale, i controinteressati sono individuati in coloro che risultino utilmente collocati in posizione successiva a quella del ricorrente. Ove la notificazione individuale risulti di difficile attuazione, il giudice può autorizzare la notifica per pubblici proclami, con le modalità e le prescrizioni fissate nell’ordinanza, onerando la parte ricorrente dell’adempimento e della successiva dimostrazione dell’avvenuta integrazione del contraddittorio.
Il Fatto
La vicenda trae origine dal concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di quattro Dirigenti Amministrativi indetto dalla A.S.L. di Lecce. Il ricorrente, all’esito della prova preselettiva, ha impugnato l’esito della valutazione e la relativa graduatoria, chiedendo l’accertamento del diritto alla corretta attribuzione del punteggio e all’ammissione alla successiva prova concorsuale.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha rilevato che, ai fini della decisione di merito, è necessario integrare il contraddittorio nei confronti di tutti i potenziali controinteressati, da individuarsi in coloro che sono utilmente collocati dopo il ricorrente nella graduatoria di merito del concorso. Tale integrazione si rende indispensabile per garantire il rispetto del principio del contraddittorio, atteso che gli stessi potrebbero subire un pregiudizio dall’eventuale accoglimento del ricorso.
Il Collegio ha quindi autorizzato la parte ricorrente ad avvalersi della notifica per pubblici proclami, ai sensi dell’art. 49, comma 3, cod. proc. amm., stabilendo che la stessa dovrà avvenire mediante pubblicazione sul sito internet dell’ASL di Lecce. L’ordinanza ha dettagliato specifiche modalità e prescrizioni, imponendo che l’avviso rechi l’indicazione dell’autorità giudiziaria, il numero di registro generale del ricorso, gli estremi dei provvedimenti impugnati e l’indicazione nominativa dei controinteressati.
È stato, inoltre, prescritto che l’Amministrazione non dovrà rimuovere la documentazione pubblicata sino alla sentenza definitiva di primo grado e dovrà rilasciare alla parte ricorrente un attestato dell’avvenuta notificazione. Il termine per l’adempimento della pubblicazione è stato fissato in novanta giorni, decorrenti dalla notificazione dell’ordinanza all’ASL, con obbligo di deposito della certificazione entro i successivi trenta giorni. Il Collegio ha, infine, quantificato in cento euro l’importo dovuto per l’attività di pubblicazione e ha rinviato la trattazione del merito alla seconda udienza pubblica del mese di gennaio 2027.
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Nota della Redazione
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