Difetto di giurisdizione del giudice amministrativo sull’Elenco ISTAT dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 39/2026 (TAR Lazio n. 12904 del 14.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La cognizione piena sull’Elenco delle unità istituzionali appartenenti al settore delle amministrazioni pubbliche, redatto dall’ISTAT ai sensi dell’art. 1, comma 3, della legge n. 196/2009, appartiene alla Corte dei conti e non al giudice amministrativo. Tale riparto di giurisdizione trova fondamento nella declaratoria di illegittimità costituzionale dell’art. 23-quater, comma 2, del d.l. n. 137/2020, pronunciata con la sentenza della Corte costituzionale n. 39/2026 del 27.03.2026. Ne consegue che il ricorso proposto avanti al giudice amministrativo è inammissibile per difetto di giurisdizione, con facoltà di riproposizione della domanda dinanzi al giudice contabile ai sensi dell’art. 11, comma 2, cod. proc. amm., con salvezza degli effetti processuali e sostanziali della domanda originaria.
Il Fatto
La società ricorrente ha impugnato, in parte qua, l’Elenco delle “unità istituzionali appartenenti al settore delle amministrazioni pubbliche” redatto dall’ISTAT per l’anno 2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 229 del 30 settembre 2022, chiedendone l’annullamento. Il ricorso è stato proposto dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sulla base del presupposto che la giurisdizione sulla ricognizione periodica delle amministrazioni pubbliche spettasse al giudice amministrativo.
Si sono costituiti in giudizio l’ISTAT e il Ministero dell’Economia e delle Finanze, assistiti dall’Avvocatura Generale dello Stato, mentre la società ricorrente ha agito tramite i propri difensori. La questione è stata trattenuta in decisione all’udienza pubblica del 7 luglio 2026.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha rilevato che, nel corso del giudizio, è intervenuta la sentenza della Corte costituzionale n. 39/2026 del 27 marzo 2026, con la quale è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 23-quater, comma 2, del d.l. n. 137/2020. Tale pronuncia ha risolto definitivamente il contrasto interpretativo concernente la giurisdizione sulla ricognizione ISTAT delle amministrazioni pubbliche, attribuendo alla Corte dei conti la cognizione piena sull’Elenco.
In particolare, la declaratoria di incostituzionalità ha inciso sulla disposizione che, secondo la ricostruzione accolta dal legislatore, radicava la giurisdizione del giudice amministrativo in materia. Il Tribunale ha quindi ritenuto che, alla luce del quadro normativo risultante dalla pronuncia della Consulta, non sussista la giurisdizione del giudice amministrativo adito rispetto alla domanda di annullamento proposta dalla società ricorrente.
Il giudice ha conseguentemente dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione, indicando nella Corte dei conti il giudice munito di giurisdizione. Ha inoltre precisato che la causa potrà essere riproposta dinanzi al giudice contabile ai sensi e nei termini di cui all’art. 11, comma 2, cod. proc. amm., con la salvezza degli effetti processuali e sostanziali della domanda originariamente proposta, secondo il meccanismo della translatio iudicii.
Quanto alle spese di lite, il Tribunale ha disposto l’integrale compensazione tra le parti costituite, in ragione della complessità e della novità della questione giuridica, risolta solo nel corso del giudizio dall’intervento della Corte costituzionale. Ha infine ordinato l’esecuzione amministrativa della sentenza.
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Nota della Redazione
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