Cittadinanza negata per precedenti penali omessi in domanda (TAR Lazio, Sez. V-bis, n. 4637 del 12.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
La concessione della cittadinanza italiana ex art. 9, comma 1, lett. f), l. n. 91/1992 è espressione di un potere ampiamente discrezionale della pubblica amministrazione, che si traduce in un giudizio prognostico circa lo stabile e duraturo inserimento dello straniero nella comunità nazionale. Tale giudizio può essere legittimamente fondato su una pluralità di elementi, tra i quali i precedenti penali e di polizia, anche risalenti nel tempo e anche a prescindere dagli esiti processuali, purché non si configuri un automatismo preclusivo. La mancata menzione dei precedenti penali nella domanda costituisce circostanza autonomamente idonea a determinare la reiezione dell’istanza, in quanto sintomatica di una non compiuta integrazione.
Il Fatto
Il ricorrente impugnava il provvedimento del Ministero dell’Interno di rigetto dell’istanza di concessione della cittadinanza italiana ex art. 9, comma 1, lett. f), l. n. 91/1992. L’Amministrazione motivava il diniego in ragione dei precedenti penali accertati sia nei confronti del richiedente sia del fratello con lui convivente, ritenendo che tali elementi dimostrassero l’assenza di un sufficiente grado di integrazione nella comunità nazionale.
Con un’unica e articolata censura, il ricorrente deduceva l’eccesso di potere per difetto di istruttoria e carenza di motivazione, sostenendo che l’Amministrazione si fosse limitata a menzionare segnalazioni penali, alcune delle quali risalenti agli anni Novanta, senza un’adeguata verifica della loro gravità e attualità. Si costituiva in giudizio il Ministero dell’Interno, contestando le argomentazioni e chiedendo il rigetto del ricorso.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha respinto il ricorso, ritenendo infondata la censura proposta. La sentenza rammenta che la cittadinanza italiana “può” essere concessa allo straniero che risieda legalmente da almeno dieci anni nel territorio della Repubblica, ma tale requisito costituisce solo un presupposto per la domanda, cui segue una valutazione ampiamente discrezionale sulla possibilità del richiedente di rispettare i doveri derivanti dall’appartenenza alla comunità nazionale. Ha richiamato al riguardo i precedenti del Consiglio di Stato secondo cui il potere valutativo si traduce in un apprezzamento circa lo stabile inserimento, valutato sotto il profilo lavorativo, economico, familiare e soprattutto della irreprensibilità della condotta.
Nel caso concreto, è rimasta incontestata l’esistenza di una condanna a carico del ricorrente per omesso versamento di ritenute previdenziali, oltre a ulteriori precedenti di polizia per porto abusivo di armi, guida senza patente e falso, accertati anche in epoca più recente. L’Amministrazione ha inoltre evidenziato la convivenza del ricorrente con il fratello, destinatario di una condanna a 25 anni di reclusione, concesso in detenzione domiciliare presso l’abitazione del richiedente sino a un momento comunque successivo alla presentazione della domanda.
Il Collegio ha ritenuto che il giudizio di non integrazione sia stato formulato considerando una pluralità di elementi, tra i quali assume rilievo decisivo la omessa menzione dei precedenti penali nella domanda presentata. Tale circostanza, evidenzia la sentenza, è autonomamente idonea a determinare la reiezione dell’istanza, a prescindere dalla sussistenza del reato di falso, e neutralizza il rilievo del carattere risalente dei precedenti.
Il TAR ha precisato che il comportamento del richiedente non è valutato ai fini dell’irrogazione di una sanzione, bensì per formulare un giudizio sul grado di assimilazione dei valori e sulla futura integrazione. Ha quindi richiamato il consolidato orientamento secondo cui possono valorizzarsi anche fatti antecedenti al decennio di osservazione. Il diniego impugnato non integra un automatismo preclusivo derivante dai procedimenti penali, ma esprime un apprezzamento discrezionale di tutte le circostanze, non sindacabile in sede giurisdizionale in quanto non manifestamente illogico. Le spese sono state compensate.
Nota della Redazione
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