Interdizione a contrarre limitata al periodo di efficacia della sospensione (TAR Lazio n. 3124 del 19.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’interdizione a contrarre con la pubblica amministrazione di cui all’art. 14, comma 2, del d.lgs. n. 81/2008 ha natura di misura accessoria e meramente ricognitiva, con durata strettamente correlata a quella del presupposto provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale. La mera istanza di revoca della sospensione, anche a seguito del pagamento dell’oblazione, non priva di efficacia il provvedimento di sospensione, spettando all’Ispettorato pronunciarsi con provvedimento espresso. L’emissione del decreto di archiviazione per estinzione delle contravvenzioni determina ex lege la decadenza dei provvedimenti di sospensione ai sensi dell’art. 14, comma 16, del d.lgs. n. 81/2008. Ne consegue che il Ministero, anziché revocare l’interdizione con efficacia ex nunc, deve rimodularne l’efficacia al solo periodo di effettiva operatività della sospensione.
Il Fatto
Una società operante nel settore dei lavori pubblici veniva attinta da un provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale adottato dall’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Napoli ai sensi dell’art. 14, comma 1, del d.lgs. n. 81/2008, all’esito di un’ispezione in cantiere. Su tale presupposto il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti emetteva il provvedimento interdittivo a contrarre con la pubblica amministrazione ex art. 14, comma 2, del medesimo decreto.
Dopo l’archiviazione penale, il Ministero revocava in autotutela l’interdizione ai sensi dell’art. 21-quinquies della legge n. 241/1990. La società impugnava sia l’interdizione sia la revoca, dolendosi che l’effetto interdittivo si fosse protratto oltre il periodo di efficacia della sospensione, e agiva altresì avverso il silenzio serbato dall’Ispettorato sulle istanze di revoca della sospensione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio accoglie preliminarmente l’eccezione di difetto di legittimazione passiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, osservando che i provvedimenti avversati sono stati adottati da altra amministrazione e che l’Ispettorato Nazionale del Lavoro, istituito con d.lgs. n. 149/2015, gode di piena autonomia organizzativa e contabile, essendo il Ministero titolare di sole funzioni di vigilanza.
Respinge invece l’eccezione di inammissibilità per difetto di interesse: la mera revoca dell’interdizione non priva la società della legittimazione ad agire, sussistendo un interesse concreto alla rimozione degli effetti lesivi già prodotti, anche in ragione della rilevanza dell’annotazione ai fini della partecipazione alle gare pubbliche.
Nel merito, la censura sulla mancata comunicazione di avvio del procedimento è respinta: il provvedimento interdittivo, in quanto atto vincolato e dovuto, non richiede l’applicazione dell’art. 7 della legge n. 241/1990. Parimenti infondata è la doglianza sulla tardività, poiché si tratta di provvedimento con portata meramente ricognitiva di un divieto stabilito direttamente dalla legge, adottabile anche a distanza di tempo, non essendo perentorio il termine di 45 giorni previsto dalla circolare ministeriale.
Il Collegio accoglie invece il motivo relativo alla decorrenza ed efficacia dell’interdizione. Poiché l’art. 14, comma 2, correla la durata del divieto al periodo di sospensione, e poiché l’art. 14, comma 16, stabilisce che l’emissione del decreto di archiviazione comporta la decadenza del provvedimento di sospensione, il Ministero avrebbe dovuto ritirare il decreto interdittivo con decorrenza dalla data dell’archiviazione, e non revocarlo con efficacia ex nunc.
Ne consegue l’annullamento del decreto di revoca nella sola parte in cui non limita l’effetto interdittivo al periodo di effettiva efficacia della sospensione, con ordine al Ministero di provvedere entro venti giorni. Il Collegio chiarisce che l’eventuale provvedimento dell’Ispettorato potrà anticipare ulteriormente tale termine, con conseguente obbligo del Ministero di riparametrare l’interdizione. Le spese sono compensate.
Nota della Redazione
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