Il silenzio del MASE sull’autorizzazione unica BESS è illegittimo: obbligo di provvedere entro novanta giorni (TAR Molise n. 164 del 30.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il procedimento di autorizzazione unica disciplinato dall’art. 9 del d.lgs. n. 190/2024 per gli impianti di accumulo elettrochimico (BESS) di potenza superiore a 200 MW è sottratto a qualsivoglia indeterminatezza temporale. I termini ivi previsti, sia per la fase di verifica di completezza documentale sia per la successiva conferenza di servizi (120 giorni dalla prima riunione), non possono essere qualificati come meramente ordinatori. L’Amministrazione procedente è gravata da un vero e proprio obbligo di concludere il procedimento con un provvedimento espresso nei termini di legge, la cui violazione integra gli estremi del silenzio inadempimento, azionabile ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a. La ragione organizzativa del sovraccarico di istanze non costituisce valida giustificazione del ritardo, rappresentando una mera questione interna non scaricabile sul privato istante.
Il Fatto
La società ricorrente presentava al Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, in data 3.6.2025, un’istanza per il rilascio dell’autorizzazione unica ex art. 9 del d.lgs. n. 190/2024 (c.d. TUFER), finalizzata alla costruzione e all’esercizio di un impianto di accumulo elettrochimico con potenza nominale di 228 MW, da realizzare nel Comune di Rotello (CB). A fronte di un ingiustificato stallo procedimentale, la società diffidava formalmente l’Amministrazione il 4.11.2025, senza ottenere alcun riscontro. Ha quindi proposto ricorso ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a. per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio e la declaratoria dell’obbligo del MASE di provvedere espressamente.
La Motivazione del Tribunale
Il TAR Molise ha in primo luogo disatteso l’eccezione di incompetenza territoriale sollevata dalla difesa erariale, che invocava il foro del TAR Lazio. Il Collegio ha richiamato il principio per cui la competenza è radicata nella Regione in cui l’atto esplica i suoi effetti diretti, ai sensi dell’art. 13, comma 1, c.p.a.. Poiché l’effetto del provvedimento richiesto attiene unicamente all’autorizzazione alla realizzazione dell’impianto sul territorio molisano, non rileva la circostanza che l’energia accumulata possa essere immessa nella rete elettrica nazionale. Il ricorso è stato pertanto dichiarato ammissibile dinanzi al TAR Molise.
Nel merito, il Tribunale ha ripercorso la scansione procedimentale dettata dall’art. 9, commi 4 e 5, del d.lgs. n. 190/2024, che prevede una fase di verifica di completezza documentale (30 giorni complessivi) e una successiva fase di indizione della conferenza di servizi, la cui conclusione deve avvenire entro 120 giorni dalla prima riunione. Sommando tali termini, il procedimento avviato il 3.6.2025 avrebbe dovuto già trovare definizione, rendendo palese l’illegittimità dell’inerzia protratta dal MASE, non sanata nemmeno dalla diffida del 4.11.2025.
Il Collegio ha respinto l’orientamento della difesa pubblica secondo cui i termini procedimentali, in mancanza di espressa previsione di perentorietà, sarebbero da intendersi come ordinatori. Richiamando la recente giurisprudenza del Consiglio di Stato, Sez. IV, sentenza n. 1763/2026, il TAR ha affermato che il procedimento amministrativo, una volta avviato, deve concludersi in un tempo definito ai sensi dell’art. 2 della legge n. 241/1990. Ogni lettura che renda “indeterminata” la durata del procedimento frustra la ratio stessa dell’autorizzazione unica e contrasta con i canoni di certezza del diritto e di buon andamento dell’azione amministrativa, nonché con gli obiettivi europei di massima diffusione delle energie rinnovabili.
Nessuna valenza giustificativa è stata infine riconosciuta all’argomento del carico di lavoro dell’Amministrazione. Il Tribunale ha richiamato l’indirizzo giurisprudenziale formatosi in materia di VIA, secondo cui il numero elevato di procedimenti in corso integra una mera questione organizzativa interna che non può ridondare a danno del privato istante. Il TAR ha quindi accolto il ricorso, dichiarato l’illegittimità del silenzio e ordinato al MASE di adottare una determinazione espressa sull’istanza entro il termine di novanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza.
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Nota della Redazione
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