Trasporto pubblico locale e delegazione amministrativa: nessuna azione diretta del gestore verso la Regione (Cass. civ. Sez. 1 n. 22362 del 30.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di trasporto pubblico locale, la L.R. Abruzzo n. 1/2011, art. 64, e la L.R. n. 9/2012 attribuiscono ai Comuni capoluogo di provincia la gestione dei servizi urbani e la titolarità delle correlate obbligazioni verso il gestore, cui la Regione provvede mediante trasferimenti finanziari omnicomprensivi destinati alla copertura dei costi del servizio. Tale assetto integra una delegazione amministrativa intersoggettiva ai sensi dell’art. 1 L. n. 151/1981, con la conseguenza che tutte le obbligazioni scaturenti dall’esercizio dei poteri concessori trasferiti all’ente locale fanno capo esclusivamente a quest’ultimo. Ne deriva che il gestore del servizio non ha azione diretta nei confronti della Regione, la quale esercita funzioni di programmazione, determinazione dei servizi minimi e finanziamento degli enti locali, ma non riveste la qualità di controparte nel rapporto obbligatorio derivante dalla concessione o dal contratto di servizio. L’art. 5 L. n. 151/1981, avente natura programmatica, non è idoneo a fondare la legittimazione passiva dell’ente regionale.
Il Fatto
La società concessionaria del Comune di Chieti per il servizio pubblico di trasporto locale su linee urbane e filoviarie ha convenuto in giudizio la Regione Abruzzo e il Comune, chiedendone la condanna in solido al pagamento dei conguagli sui contributi di esercizio per l’anno 2016. La Regione ha eccepito il difetto di legittimazione passiva, deducendo che il trasferimento della gestione della contribuzione ai Comuni capoluogo, disposto dalla normativa regionale sopravvenuta, aveva eliminato ogni rapporto diretto con le società concessionarie.
Il Tribunale ha accolto integralmente la domanda, condannando entrambi gli enti in solido. La Corte d’Appello, pronunciando sul gravame della Regione, ne ha dichiarato il difetto di legittimazione passiva, confermando la condanna del solo Comune. La società concessionaria ricorre per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione esamina il primo motivo di ricorso, con cui la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione della normativa regionale in punto di legittimazione passiva della Regione, sostenendo che nessuna legge regionale sopravvenuta avrebbe abrogato le disposizioni che attribuiscono alla Regione stessa la determinazione dei costi standard e dei relativi deficit.
Il motivo è ritenuto infondato. La Corte richiama il principio, recentemente ribadito (Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 8795 del 08/04/2026; Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 21049 del 24/07/2025), secondo cui la gestione dei servizi urbani di trasporto pubblico locale è attribuita ai Comuni capoluogo, ai quali la Regione trasferisce risorse omnicomprensive. La Regione agisce come ente finanziatore e non come ente erogatore diretto dei contributi. La Corte richiama il principio della delegazione amministrativa intersoggettiva (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 23803 del 8/11/2006) e la successiva precisazione (Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 13890 del 6/07/2020), secondo cui il gestore non ha diritto ad avanzare pretese creditorie nei confronti della Regione, non identificabile come controparte diretta del rapporto nascente dal contratto di servizio stipulato con l’ente locale.
La Corte chiarisce che l’art. 5 L. n. 151/1981, richiamato dalla ricorrente, ha natura programmatica e disciplina i rapporti finanziari interni tra Regione ed enti locali, senza attribuire al gestore un diritto soggettivo all’erogazione diretta dei contributi. Parimenti irrilevante è la circostanza della mancata determinazione dei costi standard consuntivi da parte della Regione: tale omissione, ove sussistente, può rilevare nei rapporti interni tra Regione e Comune, ma non attribuisce al concessionario un’azione diretta, essendo l’unico soggetto obbligato l’ente concedente.
Il secondo motivo di ricorso, relativo alla dedotta contraddittorietà della motivazione, è dichiarato assorbito, poiché la questione della legittimazione passiva della Regione è preliminare e dirimente. Il ricorso è conseguentemente rigettato, con condanna della ricorrente alla rifusione delle spese processuali in favore della Regione.
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Nota della Redazione
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