Proroga del commissario ad acta per l’ottemperanza al giudicato (TAR Abruzzo n. 164 del 01.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudice dell’ottemperanza, ai sensi dell’art. 114 cod. proc. amm., può concedere al commissario ad acta un’ulteriore proroga del termine per l’espletamento dell’incarico, qualora il procedimento di esecuzione sia in corso e sussista una giustificata richiesta in tal senso. La proroga è disposta con ordinanza collegiale, che assegna un termine decorrente dalla comunicazione o notifica del provvedimento, senza che sia necessario accertare l’inadempimento dell’amministrazione, essendo l’esecuzione già affidata al commissario.
Il Fatto
Il ricorrente, risultato vittorioso in un giudizio di primo grado dinanzi al Tribunale di Lanciano, aveva ottenuto una sentenza favorevole, passata in giudicato. A seguito della mancata esecuzione spontanea del provvedimento da parte del Ministero dell’Istruzione e del Merito, il ricorrente aveva proposto ricorso per l’ottemperanza dinanzi al TAR Abruzzo, sezione staccata di Pescara, chiedendo anche la nomina di un commissario ad acta.
Il TAR aveva accolto il ricorso con sentenza n. 364 del 2025 e aveva nominato un commissario ad acta per dare esecuzione al giudicato. Successivamente, il commissario aveva presentato una richiesta di proroga dei termini, rappresentando che il procedimento di esecuzione era ancora in corso e che necessitava di ulteriore tempo per completare l’incarico.
La Motivazione del TAR
Il Tribunale amministrativo ha ritenuto meritevole di accoglimento la richiesta di proroga presentata dal commissario ad acta, rilevando che il procedimento di esecuzione era effettivamente in corso. La decisione si fonda sulla considerazione che, una volta nominato il commissario, l’esecuzione del giudicato prosegue sotto la sua responsabilità, con la possibilità di ottenere termini aggiuntivi quando l’incarico non possa essere portato a compimento nel termine originariamente assegnato.
L’ordinanza ha quindi assegnato al commissario ad acta l’ulteriore termine di dieci giorni per l’espletamento dell’incarico, con decorrenza dalla comunicazione o notifica del provvedimento. La scelta del termine breve riflette la natura acceleratoria del giudizio di ottemperanza, volto a garantire la sollecita esecuzione del giudicato.
La pronuncia conferma che il giudice dell’ottemperanza conserva un potere di vigilanza sull’operato del commissario e può modulare i termini dell’incarico in relazione alle esigenze emergenti durante la fase esecutiva, senza che ciò comporti una reviviscenza del potere dell’amministrazione inadempiente. L’ordinanza è stata depositata presso la Segreteria del Tribunale, che ne darà comunicazione alle parti, secondo la disciplina del rito speciale di cui agli artt. 112 e seguenti cod. proc. amm.
Nota della Redazione
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