Ottemperanza al giudicato: C.U. e interessi legali sulle spese di lite (TAR Campania n. 2195 del 01.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il pagamento del contributo unificato è dovuto in ogni caso dalla parte soccombente e costituisce obbligazione ex lege ai sensi dell’art. 13, comma 6-bis, d.P.R. n. 115 del 2002, per la cui esecuzione non occorre una esplicita pronuncia di condanna, determinandosi la soccombenza con il passaggio in giudicato della sentenza. Le somme liquidate a titolo di spese di lite costituiscono credito liquido ed esigibile e producono interessi legali di pieno diritto ex art. 1282 c.c., dalla data del giudicato e fino al soddisfo, senza necessità di mora. Il titolo azionato, per la parte relativa alla condanna alle spese, non è riconducibile alla legge n. 89 del 2001, con esclusione della sospensione del giudizio ex art. 5 sexies, comma 12 bis.
Il Fatto
Con una precedente sentenza questo Tribunale aveva condannato il Ministero della Giustizia a dare esecuzione a un decreto emesso dalla Corte di Appello di Napoli ai sensi della legge n. 89 del 2001, che aveva riconosciuto ai ricorrenti, nella qualità di difensori antistatari, esborsi e compensi professionali, oltre accessori di legge. La sentenza del TAR recava altresì condanna del Ministero al pagamento delle spese di lite e degli oneri accessori, ed era stata notificata all’Amministrazione con modalità telematiche.
Il Ministero ha versato quanto liquidato dalla Corte di Appello e dal Tribunale. I ricorrenti, ritenuto il pagamento non satisfattivo, hanno proposto ricorso per ottemperanza chiedendo la corresponsione dell’importo di euro 300,00 a titolo di rimborso del C.U. e degli interessi legali maturati sulle somme liquidate. L’Amministrazione si è costituita con mera costituzione di stile.
La Motivazione della Corte
In via preliminare il Collegio ha escluso la riconducibilità della vicenda alla legge n. 89 del 2001. I ricorrenti non agiscono quali creditori ex lege Pinto, poiché il titolo azionato è una sentenza del giudice amministrativo, per la parte relativa alla condanna alle spese in loro favore. Ne consegue l’inapplicabilità dell’art. 5 sexies, comma 12 bis, e l’insussistenza dei presupposti per disporre la sospensione del giudizio.
Nel merito, la domanda di ottemperanza è stata ritenuta fondata. La sentenza posta a fondamento è passata in cosa giudicata, come attestato dal certificato di mancata proposizione di gravame; è stata notificata presso la sede reale del Ministero debitore ed è decorso il termine ex art. 14, comma 1, d.l. n. 669 del 1996, convertito nella legge n. 30 del 1997, senza integrale esecuzione del dictum.
Quanto al contributo unificato, il Tribunale ha richiamato l’orientamento del Consiglio di Stato n. 6587 del 2018 e n. 3517 del 2020, ribadito da Cons. Stato n. 4821 del 2023: il pagamento del C.U. è dovuto in ogni caso dalla parte soccombente e rappresenta obbligazione ex lege prevista dall’art. 13, comma 6-bis, d.P.R. n. 115 del 2002, senza necessità di esplicita condanna; la soccombenza si determina con il passaggio in giudicato della sentenza.
Sugli interessi legali, il Collegio ha applicato il principio per cui il credito pecuniario per spese di lite è liquido ed esigibile e produce interessi di pieno diritto ex art. 1282, comma 1, c.c., richiamando Cass. civ. n. 17437 del 2018, secondo cui i crediti consacrati in un titolo esecutivo producono interessi a prescindere dalla mora. Gli interessi sono stati riconosciuti dalla data del giudicato e fino al soddisfo.
Il ricorso è stato pertanto accolto, con ordine al Ministero di dare piena ottemperanza nel termine di 60 giorni dalla notificazione o comunicazione, oltre interessi. Per l’ulteriore ipotesi di inerzia è stato nominato Commissario ad acta il titolare della Direzione generale competente, con spese a carico dell’Amministrazione inadempiente. Le spese di lite sono state compensate.
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Nota della Redazione
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