Competenza consiliare sui PUA comportanti variante al PUC (TAR Campania n. 887 del 12.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
I piani urbanistici attuativi che comportano una variazione degli standard urbanistici e che, quindi, si pongono in difformità dal piano urbanistico comunale integrano una variante allo strumento urbanistico generale. Per tale ipotesi la competenza deliberativa è riservata in via esclusiva al Consiglio comunale ai sensi dell’art. 42, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 267/2000, mantenendo il Consiglio la competenza generale in tema di piani territoriali ed urbanistici. È pertanto illegittima, per difetto di competenza, la deliberazione di Giunta comunale che adotti e approvi un siffatto piano attuativo. L’eccezione di incompetenza è scrutinabile nel merito anche quando proposta avverso un piano attuativo che si assume non conforme allo strumento generale.

Il Fatto

Il ricorrente, cittadino e proprietario di un immobile nel Comune di Castel San Giorgio, ha impugnato la deliberazione di Giunta comunale con cui è stato definitivamente approvato un Piano Urbanistico Attuativo di un comparto destinato a insediamento produttivo, unitamente all’atto di adozione del medesimo piano, alle pregresse delibere di adozione e approvazione del PUC e agli atti connessi.

Il ricorrente ha dedotto l’incompetenza della Giunta, il difetto di motivazione e di istruttoria, la mancata acquisizione del parere della Soprintendenza, la violazione della disciplina sulla VAS e l’eccesso di potere per illogicità e travisamento. Il Comune e la società controinteressata hanno eccepito il difetto di legittimazione e interesse, la tardività delle censure e, nel merito, la natura non variante del piano.

La Motivazione della Corte

Il Collegio afferma anzitutto la sussistenza della legittimazione attiva e dell’interesse ad agire. La sola vicinitas, non sorretta da un’immediata contiguità delle aree, non basta a fondare l’impugnazione degli strumenti urbanistici. Occorre scrutinare la lesione attuale e concreta alla salute, all’ambiente o al valore dei beni.

Nel caso di specie il ricorrente ha dedotto la perdita di valore della proprietà e la compromissione del diritto all’ambiente e al paesaggio derivanti dalla realizzazione di un complesso industriale di oltre 37.000 m² in un’area di rilevante pregio storico, archeologico e paesaggistico. Il Collegio ritiene difficile negare che l’intervento possa produrre pregiudizi, quantomeno potenziali, al patrimonio edilizio del ricorrente, idonei a radicare l’interesse. Richiama la Cons. Stato, Ad. Plen., n. 16/2024 sull’obbligo di motivazione adeguata nel dichiarare l’inammissibilità e l’art. 105, comma 1, c.p.a.

Nel merito, il ricorso è fondato sotto l’assorbente profilo dell’incompetenza. L’art. 42, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 267/2000 riserva alla competenza esclusiva del Consiglio comunale i piani territoriali ed urbanistici e le eventuali deroghe ad essi. La giurisprudenza richiamata (Cons. Stato, Sez. V, n. 8223 del 2024; Cons. Stato, Sez. IV, n. 5373 del 2020) conferma che il Consiglio mantiene la competenza generale in materia, con conseguente illegittimità della delibera adottata da altro organo.

La Provincia di Salerno, con nota richiamata nel testo, ha rilevato che il piano comporta una significativa variazione degli standard urbanistici e che, trattandosi di piano attuativo non conforme al PUC, la competenza spetta al Consiglio comunale. Il Comune non ha preso posizione su tali rilievi, limitandosi a richiamare le controdeduzioni della parte privata.

Venendo in rilievo un piano attuativo comportante variante allo strumento urbanistico, il Collegio accoglie il ricorso e annulla le deliberazioni di Giunta comunale di adozione e approvazione. Le spese sono integralmente compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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