Cittadinanza: residenza legale decennale continua e vizi formali del diniego (TAR Lombardia n. 1532 del 02.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il requisito della residenza legale decennale nel territorio della Repubblica, richiesto dall’art. 9, comma 1, lett. f, della legge n. 91 del 1992, deve essere posseduto in modo attuale e ininterrotto sino alla data di presentazione della domanda. Non è sufficiente la mera presenza dello straniero in Italia, occorrendo una situazione di residenza accertata in conformità alla disciplina anagrafica, il cui venir meno non può essere sindacato dal giudice amministrativo, rimanendo l’onere di correggere le risultanze anagrafiche in capo all’interessato dinanzi agli uffici e al giudice competenti. Nell’ipotesi di diniego di cittadinanza fondato sull’assenza del requisito sostanziale, il provvedimento ha natura vincolata e gli eventuali vizi procedimentali non ne determinano l’annullamento, in applicazione dell’art. 21-octies della legge n. 241 del 1990, non potendo il contenuto dell’atto essere diverso da quello adottato.

Il Fatto

Il ricorrente, dopo aver presentato in via telematica la domanda di cittadinanza italiana, ha impugnato la comunicazione con cui la Prefettura ha respinto l’istanza. Il diniego si fondava su due ragioni: la mancanza di legalizzazione o apostille sul certificato penale e l’assenza del requisito della residenza legale continuativa, per un’interruzione del periodo di residenza tra il 14 aprile e il 3 agosto 2017.

Il ricorso, originariamente proposto davanti al TAR Lazio, è stato riassunto davanti al TAR Lombardia a seguito di declaratoria di incompetenza. Il Ministero dell’Interno si è costituito chiedendo il rigetto. La domanda cautelare era stata respinta. La causa è stata trattenuta in decisione all’udienza del 3 aprile 2025.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta congiuntamente le censure, incentrate sulla violazione delle garanzie procedimentali e sull’asserita ininterrotta presenza del ricorrente sul territorio nazionale. Il punto di partenza è l’art. 9, comma 1, lett. f, della legge n. 91 del 1992, secondo cui la cittadinanza può essere concessa allo straniero che risieda legalmente da almeno dieci anni nel territorio della Repubblica.

L’art. 1, comma 2, lett. a, del d.P.R. n. 572 del 1993 precisa che si considera legalmente residente chi soddisfi le condizioni e gli adempimenti in materia di ingresso e soggiorno e di iscrizione anagrafica. La giurisprudenza richiamata — tra cui TAR Lazio, Roma, V bis, 3 febbraio 2023, n. 1939 e Cons. Stato, IV, 16 marzo 2023, n. 2757 — esige una residenza legale ultradecennale, ossia il mantenimento di una situazione fattuale continuativa e ininterrotta accertata in conformità alla disciplina anagrafica, non la mera presenza in Italia.

Nel caso di specie l’interruzione del periodo di residenza emerge dalle stesse certificazioni anagrafiche depositate dal ricorrente. Il Collegio rileva che le risultanze anagrafiche non possono essere messe in discussione in questa sede, difettando il giudice amministrativo della relativa giurisdizione. Ricade sull’interessato l’onere di attivare i rimedi per correggere gli asseriti errori nelle certificazioni presso gli uffici anagrafici, ovvero gli ulteriori rimedi giustiziali o giurisdizionali davanti al giudice ordinario.

Quanto alle garanzie procedimentali, il Collegio osserva che la partecipazione procedimentale non si identifica con il contraddittorio processuale e che le relative norme vanno lette avendo riguardo all’effettivo pregiudizio arrecato. L’art. 21-octies della legge n. 241 del 1990 dequota i vizi formali non incidenti sulla legittimità sostanziale dell’atto, quando il contenuto non avrebbe potuto essere diverso. Il diniego impugnato costituisce atto sostanzialmente vincolato, non sussistendo i requisiti di legge. Nella comunicazione è stato peraltro segnalato che, superato l’elemento ostativo, è possibile presentare una nuova domanda.

Il ricorso è quindi respinto, con compensazione delle spese di giudizio in ragione delle peculiarità della controversia.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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