Decadenza dell’autorizzazione all’edicola per sospensione dell’attività oltre un anno (TAR Lombardia n. 1535 del 02.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di autorizzazione all’esercizio della vendita di quotidiani e periodici, l’art. 22, comma 4, lett. b), del d.lgs. n. 114 del 1998 sanziona con la decadenza la sospensione dell’attività per un periodo superiore ad un anno. La norma configura un’ipotesi di atto vincolato: accertato il presupposto fattuale della perdurante chiusura dell’esercizio oltre l’anno, l’amministrazione non dispone di alcun margine di discrezionalità e non può che dichiarare la decadenza. Restano irrilevanti le ragioni imprenditoriali della chiusura, la crisi del settore editoriale e l’incidenza della misura sugli interessi dell’esercente. L’onere di provare l’effettivo esercizio dell’attività grava sul titolare dell’autorizzazione, a fronte di un’istruttoria amministrativa fondata su ripetuti sopralluoghi.

Il Fatto

Una società titolare di autorizzazione comunale per l’esercizio di un’edicola su suolo pubblico impugna il provvedimento con cui il Comune ne ha dichiarato la decadenza per inattività, insieme alla revoca della concessione del suolo pubblico. La società sostiene che la chiusura del chiosco sia durata meno di un anno e che il periodo di sospensione fosse legato a lavori di ristrutturazione.

Il Comune resiste in giudizio. In sede cautelare il ricorso è accolto per sole ragioni di periculum. Il merito giunge così alla decisione del Collegio.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dal dato normativo. L’art. 22, comma 4, lett. b), del d.lgs. n. 114 del 1998 prevede la decadenza delle autorizzazioni commerciali in caso di sospensione dell’attività superiore a un anno. La disposizione non lascia spazio a valutazioni discrezionali: constatato il presupposto, la decadenza è dovuta.

Sul piano istruttorio, il Comune ha documentato numerosi sopralluoghi, tutti con esito di chiusura dell’esercizio, distribuiti tra il marzo 2021 e il luglio 2023, con un ulteriore controllo nel gennaio 2025. L’attività risulta svolta solo per un limitato periodo, compreso tra l’ottobre 2021 e il gennaio 2022, come emerge dal precedente provvedimento comunale di annullamento in autotutela.

La ricorrente non ha offerto prova contraria significativa. Le bolle di consegna prodotte si riferiscono a un numero esiguo di acquisti e a due sole giornate, insufficienti a dimostrare un esercizio continuativo all’interno di un arco temporale superiore all’anno.

Il Tribunale dichiara perciò inconferenti le censure sulla parità di trattamento delle testate, posto che la decadenza riposa sull’accertata inattività e non sulla violazione di tale obbligo, e quelle sull’eccessiva incidenza della sanzione sugli interessi dell’esercente.

Il ricorso è respinto. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in favore del Comune.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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