Adesione al payback dispositivi medici e improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse (TAR Lazio n. 7695 del 28.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’adesione al meccanismo premiale di cui all’art. 8, comma 3, d.l. n. 34/2023, conv. in l. n. 56/2023, da parte dell’azienda fornitrice di dispositivi medici che abbia avanzato istanza di passaggio in decisione, comporta la declaratoria di improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse, ai sensi dell’art. 84, comma 4, cod. proc. amm., ove risulti inequivoca l’inutilità dell’ulteriore coltivazione del giudizio. La mancata produzione in atti della documentazione attestante l’avvenuto versamento della quota ridotta e la sua comunicazione alla segreteria del TAR non osta alla declaratoria, purché l’istanza manifesti senza equivoci la volontà di avvalersi della disciplina agevolativa.
Il Fatto
La società ricorrente, fornitrice di dispositivi medici, impugnava dinanzi al TAR Lazio la determinazione della Regione Umbria n. 13106 del 14.12.2022 nonché i decreti ministeriali del 6.07.2022 e del 6.10.2022, concernenti l’attribuzione degli oneri di ripiano del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici per gli anni 2015-2018 (c.d. payback). Nel corso del giudizio, con istanza del 10.04.2026, la società dichiarava di aver aderito al meccanismo premiale di cui all’art. 8, comma 3, d.l. n. 34/2023, che consente alle aziende che rinunciano al contenzioso di versare una quota ridotta (48%) degli importi richiesti, chiedendo la declaratoria di cessazione della materia del contendere.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente rilevato che la richiesta di cessazione della materia del contendere non poteva essere accolta, difettando in atti la documentazione prescritta dall’art. 8, comma 3, d.l. n. 34/2023 (attestante la pubblicazione dei provvedimenti di accertamento del versamento nei bollettini e siti istituzionali e la comunicazione alla segreteria del TAR).
Tuttavia, il giudice ha valorizzato il contenuto sostanziale dell’istanza, dalla quale risultava inequivoca la volontà della società di aderire al meccanismo agevolativo. Tale adesione, comportando l’integrale e tempestivo versamento della quota ridotta, estingue l’obbligazione gravante sull’azienda per gli anni 2015-2018 e preclude ogni ulteriore azione giurisdizionale connessa.
In tale contesto, la Corte ha ritenuto che l’ulteriore coltivazione del giudizio fosse divenuta inutile per la parte ricorrente, configurandosi un sopravvenuto difetto di interesse ex art. 84, comma 4, cod. proc. amm., con conseguente declaratoria di improcedibilità del ricorso. La circostanza che la società avesse indicato la richiesta di cessazione della materia del contendere non è stata ritenuta ostativa, essendo il provvedimento da adottare di natura dichiarativa e comunque satisfattiva dell’interesse azionato.
Il Collegio ha infine disposto la compensazione delle spese di lite tra tutte le parti, in ragione della natura e delle ragioni della decisione.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.