Sospensione dell’ordinanza di demolizione e questioni sul titolo edilizio rimesse al merito (TAR Puglia n. 212 del 29.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sospensione cautelare dell’efficacia di un’ordinanza di demolizione può essere disposta in via interinale quando le questioni giuridiche poste dal ricorso richiedano un approfondimento in sede di merito e sussista l’opportunità di evitare un pregiudizio irreparabile nelle more del giudizio. L’accertamento della legittima formazione del titolo edilizio, ai sensi della normativa sulle S.C.I.A., costituisce questione che, per la sua complessità, non può essere definita in sede cautelare ma va rimessa all’esame del giudice del merito. In tale contesto, la decisione cautelare assume carattere interinale e provvisorio, finalizzata esclusivamente a preservare la res iudicanda.
Il Fatto
I ricorrenti hanno impugnato l’ordinanza n. 93 del 2.3.2026, notificata il 4.3.2026, con cui il dirigente del settore urbanistica ed edilizia pubblica e privata del Comune di Gallipoli ha ingiunto la demolizione delle opere asseritamente abusive realizzate nell’abitazione in Gallipoli, via D’Angiò n. 5, dichiarando che “non si è legittimamente formato il titolo edilizio” relativo ai lavori ultimati il 30.11.2022. I ricorrenti hanno anche chiesto l’accertamento del perfezionamento degli effetti delle S.C.I.A. edilizie presentate il 12.10.2021, il 2.3.2022 e il 27.3.2022, deducendo che tali comunicazioni avrebbero legittimato l’intervento realizzato.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale, esaminata l’istanza cautelare presentata ai sensi dell’art. 55 cod. proc. amm., ha ritenuto che la natura del pregiudizio dedotto e la complessità delle questioni sollevate con il gravame impongano un approfondimento in sede di merito.
In particolare, il Collegio ha evidenziato che la questione centrale riguarda la corretta interpretazione e applicazione della disciplina sulle S.C.I.A. e la verifica della legittima formazione del titolo edilizio invocato dai ricorrenti, profilo che non può essere utilmente definito in sede cautelare, caratterizzata da cognizione sommaria e da provvedimenti provvisori.
La decisione assunta, di natura esclusivamente interinale, mira a garantire che il giudizio di merito possa svolgersi re adhuc integra, evitando che l’esecuzione dell’ordinanza di demolizione possa pregiudicare irreparabilmente la posizione dei ricorrenti prima che il Tribunale possa pronunciarsi sulle questioni sostanziali e processuali dedotte.
Il Collegio ha pertanto accolto l’istanza cautelare, disponendo la sospensione interinale degli effetti del provvedimento impugnato, e ha fissato la trattazione nel merito del ricorso alla seconda udienza pubblica del mese di giugno 2027, con compensazione delle spese della fase cautelare.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.