Cittadinanza per residenza: requisiti perduranti fino al giuramento (TAR Lazio n. 383 del 09.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
La concessione della cittadinanza italiana per naturalizzazione integra una fattispecie a formazione progressiva, che si perfeziona con il giuramento di fedeltà di cui all’art. 10 legge n. 91/1992. Il giuramento costituisce l’atto conclusivo dal quale si produce, ex nunc, l’efficacia costitutiva del decreto di conferimento. Fino a quel momento il Ministero dell’interno conserva il potere di verificare la permanenza dei requisiti richiesti dall’art. 9 legge n. 91/1992, ai sensi dell’art. 4, comma 7, d.P.R. n. 572/1993, e può respingere la domanda se il requisito della residenza legale è venuto meno. Il requisito della residenza ininterrotta non rileva solo al momento della presentazione dell’istanza, ma deve perdurare sino al giuramento.
Il Fatto
La ricorrente ha presentato istanza di concessione della cittadinanza italiana per naturalizzazione, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), legge n. 91/1992. Il Ministero aveva inizialmente adottato il decreto presidenziale di concessione; in sede di verifica della permanenza dei requisiti, esperite ulteriori istanze istruttorie, ha poi respinto la domanda con provvedimento del febbraio 2025, per insussistenza del requisito della residenza legale.
Dal provvedimento emerge che la ricorrente aveva trasferito la propria residenza in Australia prima di prestare giuramento e si era iscritta all’A.I.R.E.. Essa ha dedotto di aver trasferito il domicilio all’estero per contingenze lavorative del compagno, conservando in Italia abitazione di proprietà, conto corrente e mutuo. Ha proposto ricorso articolando sei motivi, lamentando in particolare che il decreto integrasse una revoca sostanziale del decreto presidenziale, in assenza di un potere ministeriale di annullamento.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge il ricorso. Quanto al primo motivo, la ricorrente erra nel ritenere che il Ministero non avesse il potere di respingere la domanda dopo aver adottato il decreto concessorio. La concessione dello status di cui agli artt. 9 e 10 legge n. 91/1992 è fattispecie a formazione progressiva, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. civ., Sez. I, n. 18610 del 2020, in linea con Corte cost. n. 258 del 2017).
Il dato dirimente è che l’art. 4, comma 7, d.P.R. n. 572/1993 stabilisce che le condizioni previste per la proposizione dell’istanza di cui all’art. 9 devono permanere sino alla prestazione del giuramento. La norma attribuisce all’autorità procedente il potere di effettuare ulteriori istanze istruttorie anche dopo l’adozione del provvedimento concessorio. Essa non è abrogata dall’art. 8 d.P.R. n. 362/1994, che ha inciso precipuamente su regole procedurali, lasciando intatta la disciplina sostanziale.
Nel medesimo senso il Collegio richiama il principio per cui l’Ufficiale dello Stato civile deve esercitare un controllo vincolato sulla perdurante sussistenza del requisito della residenza legale e, se venuto meno, deve rifiutare di ricevere il giuramento. Viene altresì richiamata la pronuncia del Cons. Stato, Sez. III, n. 2902 del 2022: la parola “almeno” nell’art. 9, comma 1, lett. f), legge n. 91/1992 qualifica il decennio di residenza non come requisito della sola domanda, ma come requisito di fatto che deve perdurare sino al giuramento. Il giuramento all’estero è ammesso solo per chi risiede all’estero, non per chi ha chiesto la cittadinanza per aver risieduto in Italia.
Quanto al motivo sul carattere sostanziale della residenza, la censura è disattesa. L’art. 1, comma 2, lett. a), d.P.R. n. 572/1993 richiede il possesso dei requisiti anagrafici e di soggiorno; la residenza legale deve essere attuale e ininterrotta e comprovata dall’iscrizione nell’anagrafe di un Comune italiano. Non è sufficiente che il requisito sussistesse al momento della domanda, essendo poi venuto meno per il trasferimento all’estero. Anche le censure relative al difetto di istruttoria e alla violazione della buona fede procedimentale sono respinte, risultando dalle premesse del decreto un’attenta interlocuzione con l’interessata. Il ricorso è quindi infondato; le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in euro 1.500,00.
Nota della Redazione
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