Cittadinanza: segnalazioni di polizia non bastano a integrare i motivi di sicurezza (TAR Emilia-Romagna n. 890 del 24.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di concessione della cittadinanza italiana ai sensi dell’art. 5 della legge n. 91/1992, il diniego non può fondarsi su mere segnalazioni all’Autorità giudiziaria prive di esito accertato. Le ipotesi preclusive di cui all’art. 6, comma 1, lett. a) e b), della legge n. 91/1992 presuppongono una condanna; in sua assenza il rigetto è ammissibile solo ove sussistano comprovati motivi inerenti alla sicurezza della Repubblica, che devono essere effettivi e concreti e specificamente motivati. È pertanto illegittimo, per difetto istruttorio e di motivazione, il provvedimento prefettizio che elenchi segnalazioni risalenti senza verificarne gli esiti e senza esplicitare alcun profilo di sicurezza.
Il Fatto
La ricorrente ha impugnato il decreto con cui la Prefettura di Ravenna ha respinto la domanda di concessione della cittadinanza italiana presentata ai sensi dell’art. 5 della legge n. 91/1992. L’Amministrazione ha fondato il diniego su alcune segnalazioni: una denuncia risalente al 2007, quando la richiedente era minorenne, per reati in materia di percosse, lesioni, violenza privata e tentata rapina, e una segnalazione del 2018 per percosse. Su tali basi la Questura ha espresso parere negativo e la Prefettura ha ritenuto i precedenti preclusivi ai sensi dell’art. 6 della legge n. 91/1992.
La ricorrente ha contestato che il primo episodio non aveva dato luogo ad alcun procedimento penale e che il secondo si era concluso avanti al Giudice di Pace con assoluzione perché il fatto non sussiste. Ha quindi dedotto la violazione degli artt. 5 e 6 della legge n. 91/1992, la carenza istruttoria e il difetto di motivazione, oltre alla violazione dell’art. 10-bis della legge n. 241 del 1990.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla lettura dell’art. 6 della legge n. 91/1992, che individua le cause preclusive dell’acquisto della cittadinanza. Le lettere a) e b) del primo comma richiedono una condanna, rispettivamente per taluni delitti e per un delitto non colposo con pena edittale non inferiore nel massimo a tre anni. La lettera c) richiede invece la sussistenza di comprovati motivi inerenti alla sicurezza della Repubblica.
Il primo rilievo è decisivo sul piano sostanziale. Nel provvedimento impugnato l’Amministrazione non ha indicato alcuna condanna a carico della ricorrente. Ne deriva l’inapplicabilità delle ipotesi di cui alle lettere a) e b), che presuppongono appunto l’intervenuta condanna. Il diniego, pertanto, avrebbe potuto reggersi solo sulla lettera c).
Su questo terreno il provvedimento non regge. La Prefettura non ha evidenziato alcun effettivo e concreto motivo attinente alla sicurezza della Repubblica: si è limitata a elencare mere segnalazioni all’Autorità giudiziaria, alcune delle quali risalenti al 2007, senza compiere alcun accertamento in ordine ai relativi esiti. Il Collegio qualifica espressamente tale omissione come difetto istruttorio, che rende fondata la censura articolata dalla ricorrente.
Nemmeno la lettera c) risulta motivata: il provvedimento nulla estrinseca in ordine alla possibile sussistenza dei comprovati motivi di sicurezza. Il ricorso è dunque accolto e il decreto prefettizio è annullato, fermo restando il potere dell’Amministrazione di rivalutare la complessiva situazione della ricorrente per verificare la sussistenza dei requisiti per la concessione della cittadinanza. Le spese di giudizio sono compensate.
Nota della Redazione
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