Rinuncia alla domanda cautelare e compensazione delle spese nella fase cautelare (TAR Basilicata n. 4 del 15.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
La rinuncia alla domanda cautelare, tempestivamente dichiarata dalla parte ricorrente prima della decisione, determina la cessazione della materia del contendere sulla sola fase incidentale, senza che il giudice amministrativo debba pronunciarsi nel merito della controversia. In tale evenienza, la compensazione delle spese della fase cautelare costituisce l’esito naturale del procedimento, in assenza di soccombenza virtuale o di condotta processuale censurabile. La pronuncia assume valore meramente ordinatorio e non incide sulla definizione del giudizio di merito, che resta integralmente devoluto all’esame del collegio.
Il Fatto
Il Comune di Melfi impugnava, con domanda cautelare, il decreto n. 78/2025 del 27 novembre 2025, con cui il Presidente del Tribunale di Potenza aveva disposto l’applicazione del Segretario comunale di Melfi, o di un suo delegato, presso l’Ufficio del giudice di pace di Melfi per specifiche giornate del mese di dicembre 2025. Il ricorrente chiedeva l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, del provvedimento impugnato e degli atti presupposti, compreso il precedente decreto n. 73/2025 del 30 ottobre 2025.
Si costituivano in giudizio il Ministero della Giustizia, il Tribunale di Potenza e l’Ufficio del giudice di pace di Melfi, rappresentati dall’Avvocatura distrettuale dello Stato. Nel corso del giudizio cautelare, parte ricorrente valutava l’intervenuto mutamento delle circostanze che avevano originato l’impugnativa e decideva di non insistere nella richiesta di tutela cautelare.
La Motivazione della Corte
Il TAR Basilicata, con l’ordinanza in commento, ha dato atto della rinuncia alla domanda cautelare dichiarata dal Comune di Melfi con atto depositato in data 8 gennaio 2026, prima dell’udienza camerale del 14 gennaio 2026, ai sensi dell’art. 55 cod. proc. amm. Il collegio ha rilevato che la manifestazione di volontà della parte ricorrente, intervenuta ritualmente nel corso del procedimento incidentale, rendeva superfluo ogni esame nel merito dell’istanza di sospensione.
La pronuncia si caratterizza per la natura esclusivamente processuale della valutazione compiuta: la rinuncia alla domanda cautelare non determina alcuna definizione, neppure implicita, della controversia principale. Il giudice amministrativo, prendendo atto della volontà abdicativa della parte, si limita a dichiarare l’estinzione del solo procedimento cautelare, preservando la pienezza del contraddittorio e l’integralità del giudizio di merito, che resta devoluto all’esame del tribunale.
Sul profilo delle spese, il collegio ha disposto la compensazione di quelle relative alla fase cautelare, in considerazione della natura della pronuncia e della peculiarità della vicenda processuale. La scelta di compensare, anziché condannare la parte rinunciante, riflette la valutazione di assenza di una soccombenza sostanziale e di non manifesta temerarietà della condotta processuale, nonché la circostanza che la rinuncia sia maturata in un contesto di evoluzione delle circostanze di fatto che avevano legittimato l’originaria richiesta di tutela.
Il provvedimento, infine, è stato dichiarato esecutivo dall’Amministrazione e depositato presso la segreteria del Tribunale, che provvederà a darne comunicazione alle parti.
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Nota della Redazione
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