Società a ristretta base sociale, presunzione utili e motivazione apparente (Cass. civ. Sez. V n. 15390 del 09.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
In materia di imposte sui redditi, nelle società di capitali a ristretta base sociale è ammessa la presunzione di attribuzione ai soci degli utili extracontabili accertati, che non viola il divieto di presunzione di secondo grado: il fatto noto non è il maggior reddito induttivamente accertato verso la società, ma la ristrettezza della compagine societaria, che implica un vincolo di solidarietà e di reciproco controllo nella gestione sociale. Una volta operante la presunzione, spetta al contribuente la prova contraria, dovendo dimostrare la mancata distribuzione degli utili, non l’inesistenza a monte del loro conseguimento. Sul piano processuale, dopo la riforma dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla verifica del minimo costituzionale ex art. 111, comma 6, Cost., ravvisabile nella mancanza assoluta, nella motivazione apparente, nella contraddittorietà irriducibile o nella motivazione perplessa.

Il Fatto

L’Agenzia delle Entrate notificava a un socio di una società a ristretta base azionaria un avviso di accertamento per l’anno 2008, contestando il mancato assoggettamento a tassazione della quota di partecipazione agli utili rivenienti da un accertamento verso la società. Quest’ultima aveva ricevuto un autonomo avviso con cui l’Ufficio aveva accertato maggiori ricavi e recuperato a tassazione le relative maggiori imposte.

La C.t.p. respingeva il ricorso del socio, dopo aver già rigettato quello della società. La C.t.r. della Puglia confermava la decisione, ritenendo corretta la presunzione di distribuzione occulta di utili extracontabili. Il contribuente proponeva ricorso per cassazione con un solo motivo, lamentando la nullità della sentenza per motivazione apparente; l’Agenzia resisteva con controricorso.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta in via preliminare la questione della riunione con altro ricorso proposto dall’altro socio per la medesima imposta e annualità. Il motivo, attinente alla motivazione della sentenza impugnata, non interferisce necessariamente con l’altro giudizio e non si profila alcun litisconsorzio necessario: la riunione non è quindi necessaria.

Nel merito, il ricorso è infondato. Richiamando l’art. 132, comma 2, n. 4, cod. proc. civ. e l’art. 118 disp. att. cod. proc. civ., la Corte ricorda che la nullità della sentenza per vizio di motivazione ricorre solo quando manchino lo svolgimento del processo e i fatti rilevanti, ovvero la motivazione in diritto sia assente o estremamente concisa, così da rendere impossibile individuare il thema decidendum e le ragioni del dispositivo. Il principio, per il rinvio materiale dell’art. 1, comma 2, d.lgs. n. 546/1992, vale anche nel rito tributario.

Dopo la riformulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. a opera dell’art. 54 d.l. n. 83/2012, non sono più ammissibili le censure di contraddittorietà e insufficienza della motivazione: il sindacato resta circoscritto al minimo costituzionale ex art. 111, comma 6, Cost., nelle sole ipotesi di mancanza, motivazione apparente, contraddittorietà manifesta e irriducibile o motivazione perplessa, purché il vizio emerga dal testo della sentenza.

La sentenza impugnata supera tale soglia: contiene lo svolgimento del processo e i fatti essenziali ed espone una ratio decidendi chiaramente intellegibile. Quanto alla presunzione, la Corte conferma l’orientamento consolidato: il fatto noto è la ristrettezza della compagine societaria, che rende plausibile la conoscenza degli affari sociali e la consapevolezza degli utili extra-bilancio. Il contribuente non è dispensato dall’onere probatorio per la sola allegazione della mancata prova di un valido accertamento verso la società, ma deve provare la mancata distribuzione degli utili, stante l’autonomia dei giudizi.

Nel caso concreto, la C.t.r. ha approfondito la questione devoluta, rilevando che non era stata fornita la prova che i maggiori redditi non dichiarati avessero avuto destinazione diversa dalla distribuzione al socio. Il ricorso è rigettato, con condanna del ricorrente alle spese e con l’attestazione dei presupposti per il versamento del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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