Classamento rurale ex docfa e decorrenza retroattiva nell’ICI (Cass. civ. Sez. V n. 9702 del 10.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di ICI, la classificazione catastale dell’immobile è elemento determinante per il riconoscimento del carattere rurale e per l’esclusione dall’imposta. La variazione di categoria conseguita mediante procedura docfa produce effetti dalla data della denuncia, non collocandosi nella disciplina di favore dell’art. 7, comma 2-bis, d.l. n. 70/2011 e dell’art. 2, comma 5-ter, d.l. n. 102/2013, che sola riconosce l’efficacia dal quinquennio antecedente. Ne deriva che, per le annualità anteriori alla presentazione della domanda, resta efficace il precedente classamento, ancorché provvisorio e non impugnato, e l’imposta è dovuta secondo la categoria allora annotata in atti.

Il Fatto

Un contribuente impugna l’avviso di accertamento ICI per l’anno 2011, relativo a serre aziendali. Egli sostiene la natura rurale dei beni, conseguita con domanda di variazione catastale presentata nel 2012 e convalidata dall’Ufficio nel 2013 nella categoria D/10. La pretesa impositiva si fonda sul classamento annotato in via transitoria nel novembre 2011 in categoria D/8.

La Commissione tributaria regionale rigetta il ricorso. Il contribuente ricorre per cassazione con dieci motivi, deducendo la retroattività della classificazione da docfa, l’omesso esame di atti e giudicati favorevoli e l’erronea imposizione dei manufatti realizzati su suolo demaniale.

La Motivazione della Corte

La Corte richiama il principio consolidato per cui la classificazione catastale è decisiva ai fini dell’esenzione, sicché il contribuente che pretenda la ruralità deve impugnare l’atto di classamento difforme. Il Giudice regionale ha correttamente valorizzato il classamento annotato nel 2011 e non impugnato, assumendo che solo dal 2012 potesse rilievo la nuova categoria D/10.

La Corte riconosce che la classificazione non è irretrattabile quando venga sostituita da iscrizioni conseguenti a docfa. Preciso però che l’efficacia retroattiva quinquennale spetta alla sola domanda di variazione ex art. 7, comma 2-bis, d.l. n. 70/2011, come interpretato dall’art. 2, comma 5-ter, d.l. n. 102/2013, e non alla procedura docfa ordinaria.

Il Collegio consolida così il principio per cui le variazioni conseguenti a rettifica del classamento con docfa operano dalla data della denuncia, per i periodi successivi, comprese le annualità sospese oggetto di accertamento. Poiché la denuncia è del 2012, il nuovo classamento non può valere per il 2011, anno d’imposta in contestazione.

Quanto agli atti richiamati dal ricorrente — la convalida del 2013, il provvedimento non retroattivo di esclusione della ruralità e la sentenza provinciale sul punto — la Corte li ritiene assorbiti, perché la categoria rivendicata opera solo dalla denuncia. L’annullamento in autotutela di un avviso Irpef per il 2007 resta irrilevante, diversa essendo l’imposta e peculiare la modalità di attribuzione catastale.

Il motivo sui manufatti su suolo demaniale è inammissibile. La censura introduce un tema nuovo, non oggetto di domanda nei gradi di merito, e la verifica del ricorso introduttivo conferma che nessuna contestazione era stata svolta sulla loro non accatastabilità. Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese e contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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