Contributi sisma 1980: competenza fiscale nell’anno di delibera (Cass. civ. Sez. V n. 9700 del 10.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di Irap, i contributi pubblici erogati ai sensi dell’art. 21 della legge 14 maggio 1981, n. 219 per la ricostruzione di impianti nelle aree colpite dagli eventi sismici del 1980 e 1981 devono ritenersi immediatamente acquisiti al patrimonio del beneficiario già nell’anno della delibera di concessione. La condizione cui l’assegnazione è sottoposta ha infatti natura risolutiva e non sospensiva, poiché l’art. 32 della medesima legge prevede la decadenza dai benefici, previa diffida, in caso di mancata realizzazione di almeno il novanta per cento dell’opera. Ne deriva che, in ossequio al principio di competenza economica, il contributo va contabilizzato nell’anno della delibera, non in quello dell’effettiva erogazione o del completamento delle verifiche.

Il Fatto

La società contribuente era destinataria di un avviso di accertamento con recupero ai fini Irap, Iva e Ires per l’anno d’imposta 2005, relativo ai contributi in conto impianti riconosciuti dalla legge n. 219/1981 per la ricostruzione di impianti produttivi situati nelle aree colpite dal sisma dell’Irpinia. La società aveva operato in dichiarazione una variazione in diminuzione dell’intero importo imputato al conto economico, sostenendo la non tassabilità dei contributi.

Il giudice di primo grado accoglieva le ragioni della contribuente e la Commissione Tributaria Regionale confermava la decisione, rigettando l’appello dell’Ufficio. L’Agenzia delle entrate proponeva quindi ricorso per cassazione affidandosi a cinque motivi di impugnazione, cui la contribuente replicava con controricorso e memoria illustrativa.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo — violazione dell’art. 132 cod. proc. civ. per contrasto tra motivazione e dispositivo — è respinto. La Corte rileva che la lettura integrale della sentenza mostra una motivazione chiaramente orientata al rigetto dell’appello, risultando la frase finale incriminata un mero lapsus calami. Non sussiste, dunque, quel contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili che integra il vizio denunciabile, secondo il principio delle Sezioni Unite n. 8053 del 2014.

I motivi secondo, terzo e quarto sono trattati congiuntamente, perché incentrati sul medesimo nodo: se l’assegnazione del contributo dovesse ritenersi definitiva nel 1991 o nel 2003. La Corte richiama la propria ordinanza n. 20685 del 20 luglio 2021, resa tra le stesse parti per diversa annualità, dalla quale non ravvisa ragioni per discostarsi.

La ricostruzione della vicenda è decisiva: il contributo era stato deliberato dal Ministero per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno con atto n. 136 del 28.2.1991, quando l’Irap non era ancora istituita. L’art. 32 della legge n. 219/1981 prevede la decadenza dai benefici, previa diffida, se l’opera non raggiunge il novanta per cento della realizzazione. Secondo la Corte la condizione ha dunque natura risolutiva: il contributo è già assegnato ed entra subito nel patrimonio del beneficiario, potendo essere revocato solo in caso di inadempimento.

Il principio trova conferma nel precedente Cass. Sez. V n. 19765 del 4.10.2004, in tema di imposta straordinaria sul patrimonio netto delle imprese. La Corte ribadisce così che il contributo pubblico, in ossequio al principio della competenza, deve essere contabilizzato nell’anno della delibera, non quando è stato erogato né quando, terminate le verifiche, non risulta più soggetto a revoca.

Il quinto motivo è invece accolto. La C.T.R. ha omesso di pronunciarsi sul motivo di appello dell’Ufficio relativo ai rilievi Iva, contenuti nell’avviso di accertamento. La sentenza è cassata sul punto, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado per la Campania — Salerno, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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