Trasferimenti e anzianità: clausola collettiva discriminatoria per i lavoratori a termine (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 8706 del 02.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il criterio di graduatoria per i trasferimenti, fissato da un accordo collettivo aziendale, che computa l’anzianità di servizio solo in funzione di un’assunzione a tempo indeterminato e non valorizza i periodi prestati in esecuzione di contratti a termine viola la clausola 4 dell’Accordo quadro recepito dalla direttiva 1999/70/CE, di diretta applicazione, e integra una discriminazione a danno del personale a termine. La clausola comunitaria impone di riconoscere l’anzianità maturata con contratti a tempo determinato nella medesima misura prevista per il dipendente assunto ab origine a tempo indeterminato, salvo ragioni oggettive. L’elemento distintivo idoneo a giustificare il diverso trattamento non può risiedere nel carattere temporaneo del rapporto, ma unicamente nelle caratteristiche e nella qualità della prestazione, che il datore di lavoro deve allegare e provare. In sede di legittimità il sindacato sull’interpretazione degli atti negoziali è limitato alla verifica del rispetto dei canoni legali di ermeneutica e della coerenza della motivazione.
Il Fatto
Una società di trasporto aereo disponeva il trasferimento di un assistente di volo dalla sede aeroportuale di Venezia a quella di Milano. Il lavoratore impugnava il provvedimento, lamentando che la graduatoria aziendale era stata formata applicando criteri che non computavano i periodi prestati con contratti a termine.
Il giudice di primo grado accoglieva la domanda e la Corte d’appello di Milano, con sentenza n. 1107/2023, confermava la pronuncia, dichiarando illegittimo il trasferimento e ordinando la riassegnazione del dipendente alla sede di origine. La società ricorreva per cassazione con quattro motivi.
La Motivazione della Corte
I motivi di ricorso — violazione della clausola 4 dell’Accordo quadro, motivazione apparente, errata interpretazione dell’accordo aziendale e violazione della libertà negoziale — sono stati trattati congiuntamente per stretta connessione e rigettati.
La Corte ricorda che il giudice di merito può limitarsi al tenore letterale della clausola solo se questo riveli con evidenza l’intenzione delle parti; in caso contrario deve ricorrere al comportamento successivo e a tutti i criteri ermeneutici degli artt. 1362 ss. cod. civ., secondo un percorso circolare che coordina le singole clausole e lo scopo pratico perseguito.
Nel caso concreto, la Corte territoriale ha ricostruito il significato dell’accordo aziendale del 25.3.2022 avvalendosi del tenore lessicale, dell’interpretazione sistematica e del comportamento successivo, e ha accertato che la clausola istituiva un criterio discriminatorio a danno dei periodi di lavoro a termine.
Il sindacato di legittimità sull’interpretazione degli atti negoziali è limitato al rispetto dei canoni legali e alla coerenza della motivazione, senza potersi risolvere nella contrapposizione tra l’interpretazione del ricorrente e quella del giudice. Quando di una clausola sono possibili più letture, non è consentito dolersi del fatto che ne sia stata privilegiata una diversa.
La clausola 4 dell’Accordo quadro impone di riconoscere l’anzianità maturata con contratti a termine nella medesima misura prevista per il dipendente assunto ab origine a tempo indeterminato, salvo ragioni oggettive. Il criterio aziendale si pone in contrasto con tale principio, poiché la natura temporanea del rapporto non può giustificare il diverso trattamento, e la società nulla ha dedotto né provato sulle caratteristiche della prestazione. Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese e presupposti per il contributo unificato.
Nota della Redazione
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