La notifica diretta dell’Amministrazione segue le regole della raccomandata ordinaria e la presunzione dell’art. 1335 cod. civ. (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 11973 del 30.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
La notificazione di una cartella di pagamento, o di atti presupposti come le ordinanze-ingiunzione, eseguita in via diretta dall’Amministrazione e non a mezzo di ufficiale giudiziario, deve ritenersi validamente perfezionata alla stregua delle norme che disciplinano il servizio postale ordinario, non trovando applicazione la disciplina speciale di cui alla legge n. 890/1982. In tale evenienza, le indicazioni che devono risultare dall’avviso di ricevimento sono quelle prescritte dal regolamento postale per la raccomandata ordinaria. La consegna del plico non recapitato presso l’ufficio postale, effettuata dal destinatario o da un suo delegato, integra gli estremi della ricezione dell’atto e determina l’operatività della presunzione di conoscenza di cui all’art. 1335 cod. civ., gravando sul destinatario l’onere di fornire la prova di essersi trovato senza colpa nell’impossibilità di acquisire conoscenza dell’atto. La proposizione di una querela di falso avverso le sottoscrizioni apposte sull’avviso di ricevimento, per essere ammissibile, deve indicare elementi e prove della falsità, non essendo a tal fine sufficiente la mera deduzione di una diversa residenza del destinatario rispetto al luogo di esecuzione della notifica.
Il Fatto
Il lavoratore proponeva opposizione avverso una cartella di pagamento emessa per sanzioni amministrative, deducendo la nullità della notificazione delle ordinanze-ingiunzione prodromiche. Il Tribunale di Napoli Nord rigettava l’opposizione, dichiarava il difetto di legittimazione passiva dell’agente della riscossione e condannava l’opponente al rimborso delle spese. La Corte di Appello di Napoli, in parziale riforma, compensava le spese dei gradi di merito.
Il giudice di secondo grado riteneva che la notificazione fosse avvenuta in via diretta dall’Amministrazione, con conseguente applicazione delle norme sul servizio postale ordinario e della presunzione di conoscenza ex art. 1335 cod. civ., non avendo l’interessato fornito prova contraria. Avverso tale decisione il lavoratore proponeva ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso, esaminando le tre censure proposte. Con il primo e il secondo motivo, il ricorrente lamentava la nullità della sentenza per omessa motivazione e la violazione dell’art. 8 della legge n. 890/1982, dell’art. 26, commi 1 e 2, d.P.R. n. 602/1973 nonché degli artt. 1335 e 2697 cod. civ..
La Corte ha ritenuto le censure inammissibili perché non confrontatesi con il decisum. Il giudice di appello aveva correttamente valorizzato la circostanza che la notifica era stata eseguita in via diretta dall’Amministrazione e non tramite ufficiale giudiziario, escludendo l’applicabilità della normativa speciale sulla notifica a mezzo posta. Ne conseguiva che la validità della notificazione andava valutata secondo le regole proprie del servizio postale ordinario, con l’operatività della presunzione di conoscenza di cui all’art. 1335 cod. civ., superabile solo con la prova, non fornita, dell’impossibilità incolpevole di acquisire conoscenza dell’atto.
Quanto al terzo motivo, concernente l’art. 221 cod. proc. civ. e l’art. 99 disp. att. cod. proc. civ., la Corte ha rilevato che la querela di falso era stata ritenuta irrilevante dal giudice di merito in quanto irritualmente proposta. La censura, inoltre, era inammissibile in quanto non prospettava un vizio decisivo: la querela, come riprodotta nel ricorso, non conteneva elementi idonei a provare la falsità delle sottoscrizioni, essendo basata unicamente sulla diversa residenza del destinatario, circostanza non sufficiente a contrastare l’accertato ritiro del plico presso l’ufficio postale.
La Corte ha quindi dichiarato l’inammissibilità del ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità e dando atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.
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Nota della Redazione
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