Notifica PEC degli atti impositivi locali legittima prima della novella del 2017 (Cass. civ. Sez. V n. 23166 del 12.08.2025)

Principi di diritto (Massima)
Ai sensi della disciplina posta dal d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, agli enti locali doveva ritenersi consentita la notifica dei propri atti impositivi a mezzo di posta elettronica certificata già prima della novellazione dell’art. 6 del d.lgs. cit. ad opera del d.lgs. 26 agosto 2016, n. 179 e del d.lgs. 13 dicembre 2017, n. 217, e prima dell’introduzione del sesto comma nell’art. 60, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600. Il Comune non si identifica con l’«Amministrazione economico-finanziaria» cui il CAD riserva un regime differenziato. L’eventuale nullità della notifica eseguita con modalità non consentite non integra una ipotesi di inesistenza, ma di nullità sanabile per raggiungimento dello scopo dell’atto, desumibile dalla tempestiva impugnazione dell’atto impositivo.

Il Fatto

Un Comune ricorre per la cassazione della sentenza con cui la Commissione tributaria regionale delle Marche ha rigettato il suo appello avverso la decisione di prime cure. Quest’ultima aveva disatteso l’impugnazione di un avviso di accertamento emesso per il recupero a tassazione dell’ICI dovuta per l’anno 2008.

Il giudice del gravame aveva ritenuto, in via assorbente, inesistente la notifica dell’avviso, eseguita il 10 dicembre 2013 a mezzo PEC, per assenza di esplicito consenso del destinatario, per invio dell’atto in formato PDF non sottoscritto digitalmente e per difetto del quadro normativo di riferimento all’epoca vigente. Il contribuente resiste con controricorso.

La Motivazione della Corte

I due motivi di ricorso, esaminati congiuntamente perché incentrati su una medesima quaestio iuris, sono fondati. La Corte muove dalla ricognizione della disciplina dettata in tema di notifica degli atti impositivi degli enti locali, che all’epoca dei fatti prevedeva l’utilizzo del servizio postale con raccomandata e avviso di ricevimento quale modalità ordinaria.

Passando al CAD, il Collegio osserva che il suo ambito soggettivo include senz’altro i Comuni, quali amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, d.lgs. n. 165/2001. Il riferimento all’«Amministrazione economico-finanziaria» contenuto nell’art. 2, comma 6, CAD si giustifica in funzione di tale ambito e non vale a sottrarre l’ente locale al regime generale.

La Corte rileva poi che, soppresse le disposizioni fondate sul consenso di cittadini e imprese, quest’ultimo è stato superato dagli artt. 3-bis e 5-bis CAD da un sistema imperniato su obblighi di dichiarazione e sulla consultazione dei pubblici elenchi. L’utilizzo della PEC è così previsto per i provvedimenti amministrativi adottati nei confronti delle imprese e per le comunicazioni con i soggetti che hanno dichiarato il proprio indirizzo.

Decisivo è l’art. 48, comma 2, CAD, a mente del quale la trasmissione del documento informatico per via telematica equivale, salvo diversa disposizione, alla notificazione per mezzo della posta. Poiché quest’ultima costituiva già modalità ordinaria per la notifica degli atti impositivi locali, l’atto del Comune poteva essere notificato a mezzo PEC, non rilevando le più restrittive previsioni introdotte dal 1° luglio 2017.

Quanto al secondo motivo, la Corte ribadisce che la notificazione non è requisito di giuridica esistenza dell’atto impositivo, ma condizione integrativa di efficacia. La sua eventuale nullità è sanata per raggiungimento dello scopo ai sensi dell’art. 156 cod. proc. civ., desumibile dalla tempestiva impugnazione dell’atto invalidamente notificato. Né rileva il formato dell’atto, essendo valida la notifica in formato PDF, senza necessità del formato p7m, salve specifiche contestazioni del ricevente. La sentenza è cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado delle Marche.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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