Concessionario demaniale unico soggetto passivo ICI anche dopo la cessione del godimento (Cass. civ. Sez. V n. 27267 del 12.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di ICI su aree demaniali, ai sensi dell’art. 18 della legge n. 388/2000, integrativo del d.lgs. n. 504/1992, la concessione costituisce il presupposto dell’imposizione e determina ex lege l’individuazione del concessionario quale unico soggetto passivo d’imposta, senza che assumano rilievo eventuali trasferimenti del godimento a terzi, finché il titolo concessorio non sia revocato o annullato. Nel regime anteriore all’entrata in vigore dell’art. 51, comma 3-bis, del d.lgs. n. 159/2011, il destinatario del provvedimento di sequestro di un bene immobile rimane soggetto passivo dell’imposta sino al decreto di confisca, che solo determina l’effetto traslativo. La motivazione della sentenza d’appello può essere sintetica, purché la conclusione sia leggibile come esito di un iter logico desumibile dal contesto.

Il Fatto

Una società concessionaria di un porto turistico riceve un avviso di accertamento ICI per l’anno 2011, con cui il Comune contesta il mancato pagamento dell’imposta su alcune unità immobiliari. La società eccepisce di non essere soggetto passivo, perché assoggettata a misure di prevenzione patrimoniale con sequestro del capitale sociale, e chiede il cumulo giuridico delle sanzioni per sei avvisi notificati tra il 2011 e il 2016.

La CTP accoglie parzialmente il ricorso e compensa le spese. Il Comune appella, la società propone appello incidentale. La CTR del Lazio rigetta entrambi i gravami. La società ricorre per cassazione con tre motivi; il Comune resiste con controricorso e il Procuratore Generale chiede il rigetto.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo deduce la violazione degli artt. 51, comma 3-bis, 52, 57, 58 e 59 del d.lgs. n. 159/2011, sostenendo che l’amministrazione non può esigere imposte su immobili sequestrati. La Corte reputa la censura infondata su duplice rilievo: l’avviso riguarda un credito maturato nel periodo d’imposta 2011, anteriore al sequestro cui i beni sono stati assoggettati solo dal 2016, e la norma invocata è stata introdotta solo dal 1° gennaio 2013.

Richiamando il precedente Cass. n. 27491 del 2020, la Corte osserva che nel regime anteriore il destinatario del sequestro rimane soggetto passivo finché non sopravvenga il decreto di confisca, che produce l’effetto traslativo. Il passaggio della titolarità passiva si realizza dunque solo con la confisca, non con il sequestro.

Il secondo motivo lamenta la nullità della sentenza d’appello per mancanza di motivazione. La Corte rileva che la risposta della CTR, sebbene sintetica, è pienamente comprensibile: l’affermazione sull’individuazione del soggetto passivo costituisce la conclusione di un iter logico desumibile dalle righe che la precedono, non un enunciato apodittico.

Il terzo motivo censura la qualificazione del diritto nascente dalla concessione e la sua assimilazione al diritto di superficie, con conseguente traslazione dell’imposta sui cessionari. La Corte esclude che il precedente Cass. n. 11006 del 2025, relativo a un campo aviatorio, sia estendibile in via generale, e fonda la decisione sull’art. 18 della legge n. 388/2000, che ha aggiunto all’art. 3, comma 2, del d.lgs. n. 504/1992 la regola secondo cui, nel caso di concessione su aree demaniali, soggetto passivo è il concessionario.

Il solo fatto dell’esistenza della concessione radica l’imposizione in capo al concessionario, non perché questi utilizzi l’area, ma perché è titolare del provvedimento che gli attribuisce quel godimento. Le cessioni della superficie o i contratti tra privati non incidono sulla titolarità della concessione e restano irrilevanti sul piano tributario. Il ricorso è rigettato; le spese di legittimità sono compensate in ragione della novità della questione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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