Clausola di elusione e revoca degli aiuti agricoli richiedono prova del dolo (C.G.A.R.S. n. 494 del 14.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di aiuti agricoli, la clausola di elusione di cui all’art. 60 del Reg. UE n. 1306/2013 e all’art. 35, comma 6, del Reg. UE n. 640/2014, che comporta la revoca integrale del sostegno, presuppone la prova che il beneficiario abbia creato artificialmente le condizioni per ottenerlo, ossia l’accertamento dell’elemento soggettivo del dolo. Tale prova non può desumersi dalla mera percentuale di scostamento tra superficie dichiarata e superficie ammissibile, ma richiede la valutazione dell’entità relativa del maggior profitto conseguito per effetto dell’inclusione di terreni in eccedenza. A fronte di uno scostamento di pochi punti percentuali e in difetto di ulteriori indizi, deve ritenersi più probabile, secondo il criterio del più probabile che non, che la dichiarazione in eccedenza sia ascrivibile a un errore dichiarativo non doloso, con conseguente inapplicabilità della clausola di elusione e della revoca integrale del beneficio.

Il Fatto

Il ricorrente aveva presentato domande di aiuto e pagamento per l’erogazione di contributi comunitari relativi a più misure e a più annualità comprese tra il 2014 e il 2017. L’OLAF aveva contestato alla sua ditta di aver dichiarato falsamente la conduzione in affitto di superfici identificate al catasto di un comune siciliano. L’Ispettorato provinciale dell’agricoltura, con un primo provvedimento, aveva disposto la decadenza parziale degli aiuti limitatamente alla particella contestata, per gli anni 2015 e 2016, ritenendo prescritta l’annualità 2014.

Su sollecitazione dell’Agea, l’Ispettorato aveva poi esteso la contestazione anche agli anni 2014 e 2017 e applicato la cosiddetta clausola di elusione, revocando integralmente il contributo per tutte le annualità, per un importo complessivo molto superiore a quello riferito alla sola particella contestata. Il TAR per la Sicilia, sezione staccata di Catania, aveva respinto il ricorso, compensando le spese. Il ricorrente ha proposto appello, riproponendo le censure di primo grado.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha anzitutto ricostruito il thema decidendum, estesosi all’intero giudizio di primo grado per la reiterazione integrale dei motivi, ed ha esaminato direttamente le censure originarie secondo la logica della Adunanza plenaria n. 5 del 2015, richiamando numerosi precedenti conformi dello stesso C.G.A.R.S. e del Consiglio di Stato.

Dall’esame congiunto dei due provvedimenti dell’Ispettorato è emerso che, per ogni annualità, il contributo riferito alla sola particella contestata costituiva una frazione irrisoria del contributo complessivamente erogato. L’amministrazione, con il secondo provvedimento, aveva però applicato la clausola di elusione, revocando l’intero sostegno.

La Corte ha rilevato che né il provvedimento impugnato né le note di Agea avevano motivato sugli elementi di fatto dai quali desumere che il beneficiario avesse volontariamente creato artificialmente le condizioni richieste dall’art. 60 del Reg. UE n. 1306/2013. Tale sforzo motivazionale sull’elemento soggettivo dell’illecito è tanto più necessario in assenza di una sentenza penale di condanna a carico del ricorrente.

Il passaggio centrale riguarda il criterio probatorio. Non è la percentuale in sé a costituire indice presuntivo del dolo, ma l’entità relativa del maggior profitto conseguito. A fronte di uno scollamento di pochissimi punti percentuali e in difetto di ulteriori indizi, l’indicazione in eccedenza deve più verosimilmente ascriversi, secondo il parametro del più probabile che non, a un errore dichiarativo non doloso. Solo quando lo scostamento raggiunge o si approssima a una percentuale a due cifre del beneficio richiesto in eccedenza risulta più probabile che la creazione delle condizioni sia avvenuta con dolo.

L’appello è stato pertanto accolto e, in riforma della sentenza impugnata, è stato annullato il provvedimento dell’Ispettorato, fatti salvi gli eventuali ulteriori provvedimenti, con condanna delle amministrazioni appellate alle spese del doppio grado.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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