Clausola risolutiva espressa indeterminata nulla e rilevabile d’ufficio (Cass. civ. Sez. I n. 23843 del 25.08.2025)
Principi di diritto (Massima)
La clausola risolutiva espressa che, anziché individuare specifiche obbligazioni, rimetta la valutazione dell’inadempimento al mero arbitrio di una parte è nulla per indeterminatezza dell’oggetto, ai sensi degli artt. 1346 e 1418 c.c. Tale nullità attiene ai requisiti minimi della pattuizione e non opera a protezione di un solo contraente: essa è pertanto rilevabile d’ufficio dal giudice, ai sensi dell’art. 1421 c.c., senza che ciò integri violazione dell’art. 112 c.p.c. Il principio vale anche qualora si qualifichi il vizio come nullità di protezione, poiché la rilevabilità officiosa delle nullità negoziali si estende a tale species in ragione degli interessi e dei valori fondamentali coinvolti.
Il Fatto
Una struttura ospedaliera aveva risolto il contratto di appalto di servizi di igienizzazione, facendo espresso riferimento alla sola clausola risolutiva contenuta nell’art. 14 del contratto di appalto. La società appaltatrice ha contestato la legittimità della risoluzione, chiedendo l’accertamento della sua invalidità e il risarcimento dei danni. Il Tribunale di Roma ha dichiarato l’illegittimità della risoluzione e condannato la struttura al pagamento di 1.380.000,00 euro.
La Corte d’appello di Roma, con sentenza n. 2495/2020, ha confermato l’illegittimità della risoluzione per ragioni diverse: la clausola richiamata era generica e indeterminata. Ha poi ridotto il risarcimento a 920.000,00 euro, escludendo la perdita di chance e il danno curriculare. La struttura ha proposto ricorso per cassazione; la società ha resistito con controricorso e ricorso incidentale.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo del ricorso principale sosteneva che la nullità della clausola risolutiva indeterminata, qualificabile come nullità di protezione, non fosse rilevabile d’ufficio e che la sua declaratoria integrasse un vizio di ultrapetizione. La Corte ha respinto la censura con un duplice ordine di ragioni.
In primo luogo, il giudice di merito non ha dichiarato direttamente la nullità della clausola, ma ha affermato l’illegittimità della risoluzione intimata sulla base di essa, procedendo comunque alla verifica dell’inadempimento di non scarsa importanza ai sensi degli artt. 1453 e 1455 c.c. La Corte ha richiamato il proprio orientamento secondo cui la clausola ex art. 1456 c.c. carente di specificità è nulla perché rimette in via esclusiva a una parte la valutazione dell’importanza dell’inadempimento dell’altra (Cass. Sez. 6-1, ordinanza n. 4796 del 11.03.2016; Cass. Sez. 3, ordinanza n. 32655 del 09.11.2021).
Il vizio che affligge la clausola indeterminata priva radicalmente la stessa di efficacia e attiene agli stessi elementi essenziali della pattuizione, riconducibili al combinato disposto degli artt. 1346 e 1418 c.c. Non si tratta, dunque, di un presidio posto a tutela di uno solo dei contraenti: la nullità è rilevabile d’ufficio ai sensi del principio generale di cui all’art. 1421 c.c.
In secondo luogo, anche a voler qualificare il vizio come nullità di protezione, la Corte ha osservato che la rilevabilità officiosa delle nullità negoziali si estende a tale species, che tutela interessi e valori fondamentali trascendenti il singolo, quali il corretto funzionamento del mercato e l’uguaglianza tra contraenti forti e deboli (Cass. Sez. Un. n. 26243 e n. 26242 del 12.12.2014). Risulta così esclusa la violazione dell’art. 112 c.p.c.
La Corte ha poi dichiarato inammissibile la deduzione, contenuta nella memoria ex art. 380-bis.1 c.p.c., relativa al mancato rispetto dell’art. 101 c.p.c.: tale atto non integra i motivi del ricorso ma si limita a illustrarli. Il secondo motivo è stato giudicato in parte infondato e in parte inammissibile, il terzo inammissibile perché rivolto a una statuizione assorbita e volto a sollecitare un sindacato sulle prove. Il ricorso incidentale è stato dichiarato inammissibile, con integrale compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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