Prescrizione del danno antitrust e conoscibilità esigibile del sovrapprezzo (Cass. civ. Sez. I n. 19729 del 16.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di risarcimento del danno da illecito anticoncorrenziale, il termine di prescrizione decorre dal momento in cui il titolare del diritto sia stato adeguatamente informato, o si possa pretendere ragionevolmente e secondo l’ordinaria diligenza che lo sia stato, non solo dell’altrui violazione, ma anche dell’esistenza di un possibile danno ingiusto. L’accertamento va compiuto senza alcun automatismo, sulla base delle condizioni ricavabili dal caso concreto. È inammissibile la censura che imputi al giudice di merito di avere accertato solo la conoscenza effettiva, quando la ratio decidendi investa anche la conoscibilità esigibile. In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso principale, il ricorso incidentale tardivo è inefficace ai sensi dell’art. 334, comma 2, cod. proc. civ., con soccombenza riferita alla sola parte ricorrente in via principale.

Il Fatto

Un gruppo di acquirenti di autocarri conveniva davanti al Tribunale delle imprese di Milano una casa costruttrice, chiedendo accertare la sua responsabilità per l’illecita maggiorazione del prezzo d’acquisto di 233 beni, conseguente a un cartello tra i costruttori accertato dalla Commissione UE con decisione del 19.7.2016, e la condanna al risarcimento dei danni.

Il Tribunale, con sentenza non definitiva, rigettava l’eccezione di prescrizione. La Corte d’appello rigettava poi il gravame della convenuta, escludendo la prova della ragionevole percezione del danno ingiusto in epoca anteriore, per la genericità del comunicato stampa di avvio delle indagini e degli articoli di stampa. La casa costruttrice ricorre per cassazione con unico motivo; le controricorrenti resistono e propongono ricorso incidentale.

La Motivazione della Corte

La ricorrente denuncia violazione degli artt. 2935 e 2947 cod. civ., sostenendo che la Corte territoriale avrebbe omesso di valutare la conoscibilità degli eventi dannosi secondo il criterio della diligenza media esigibile, essendosi limitata alla prova della conoscenza effettiva, e che la prescrizione sarebbe dovuta decorrere dalla notizia dell’avvio delle indagini sull’illecito.

La Corte richiama il principio secondo cui il termine decorre da quando il titolare sia adeguatamente informato, o si possa pretendere che lo sia, non solo della violazione ma anche della possibilità di un danno ingiusto, con accertamento da compiere senza automatismi (Cass. n. 1923/25). Per il danneggiato operante nel medesimo settore dell’impresa dominante, il dies a quo può coincidere con la data di avvio dell’istruttoria anziché con quella di pubblicazione del provvedimento sanzionatorio (Cass. n. 30783/22).

Tuttavia, nel caso concreto la censura non coglie la ratio decidendi: la Corte d’appello, muovendo dalla genericità delle fonti informative, ha escluso non solo la conoscenza effettiva ma anche quella esigibile in base alla diligenza media, con conclusione coerente alle caratteristiche del danno anticoncorrenziale.

Rileva, infatti, il momento in cui la condotta e il conseguente danno si manifestano all’esterno, divenendo oggettivamente percepibili e riconoscibili (Cass. n. 5232/2024; Corte giust. UE 22 giugno 2022, C-267/20). Il motivo principale è pertanto inammissibile.

Quanto al ricorso incidentale, la Corte lo dichiara tardivo ed inefficace ai sensi dell’art. 334, comma 2, cod. proc. civ.: la soccombenza va riferita alla sola ricorrente principale, restando irrilevante ogni profilo sul ricorso incidentale (Cass. n. 33733/2023; n. 15220/2018). La ricorrente è condannata alle spese e al contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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