Clausola di salvaguardia CCNL e ultrattività del giudicato nel rapporto di durata (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 21694 del 28.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel comparto universitario, la clausola di salvaguardia di cui all’art. 28, comma 6, del CCNL 2002-2005 conserva al personale già in servizio le posizioni giuridiche ed economiche comunque conseguite, impedendo che le nuove tabelle di corrispondenza producano effetti riduttivi sulla retribuzione. Tale conservazione opera ad personam mediante un differenziale riassorbibile, destinato a esaurirsi col progressivo incremento del trattamento dovuto secondo il nuovo inquadramento. Ne consegue che l’accordo negoziale che definisce il solo nuovo inquadramento professionale non integra novazione del rapporto né rinuncia ai trattamenti economici già maturati, salvo che risulti una volontà dismissiva esplicita e inequivocabile. Il diverso apprezzamento del significato dell’accordo appartiene al merito e non è censurabile in sede di legittimità come violazione di legge.
Il Fatto
Due tecnici dell’Università di Pisa, in servizio assistenziale presso un’azienda ospedaliera, hanno chiesto il riconoscimento del diritto all’indennità perequativa secondo il sistema di cui al d.P.R. n. 761 del 1979, invocando una sentenza del T.A.R. del 2003 resa tra le parti e passata in giudicato, e insistendo per la conferma, anche per il futuro, di quanto percepito fino all’ottobre 2006.
Una prima pronuncia della Corte d’Appello di Firenze aveva accolto la domanda, sul presupposto dell’ultrattività del giudicato e dell’operatività della clausola di salvaguardia. Questa Corte, accogliendo il ricorso dell’Università, aveva cassato la sentenza, affermando che l’ultrattività del giudicato cede a fronte di eventi sopravvenuti incidenti sull’assetto del rapporto e rinviando al giudice del merito la verifica degli effetti del nuovo sistema contrattuale e dell’accordo intercorso nel 2006. La Corte del rinvio ha confermato l’accoglimento delle pretese, riconoscendo il diritto dei lavoratori a percepire, dal dicembre 2006, l’indennità di perequazione nella misura goduta fino al novembre precedente. L’Università ha proposto nuovo ricorso per cassazione con sette motivi.
La Motivazione della Corte
I primi cinque motivi ruotano attorno alla qualificazione e all’interpretazione dell’accordo del 2006. La ricorrente sosteneva che esso avesse natura novativa e importasse accettazione del nuovo trattamento, con rinuncia alla perequazione. La Corte li dichiara inammissibili, perché non colgono la ratio decidendi: il giudice del rinvio non ha negato l’alternatività tra i due sistemi di inquadramento, ma ha ritenuto che l’accordo avesse a oggetto la sola definizione del nuovo inquadramento, in difformità dal trattamento dirigenziale che la pregressa perequazione avrebbe potuto comportare. Fermo il nuovo inquadramento, non si rinviene alcuna rinuncia al trattamento economico già riconosciuto.
La Corte ribadisce che costituisce presupposto logico della pronuncia rescindente l’esistenza di un giudicato secondo cui il diritto alla perequazione trovava base nella sentenza del T.A.R. del 2003. Su tale base, a giustificare l’accordo bastava la regolazione pattizia del nuovo inquadramento, a fronte della difficoltà di mantenere un rango dirigenziale a posizioni non più compatibili con l’organigramma della nuova azienda. L’affermazione che l’accordo dovesse necessariamente regolare anche gli effetti retributivi in senso riduttivo esprime un diverso convincimento sul merito del negozio, improprio in sede di legittimità, come già affermato da Cass. 3 luglio 2024, n. 18214 e Cass. 15 novembre 2017, n. 27136. La ricostruzione del giudice del rinvio è qualificata non implausibile.
Il sesto motivo, che denuncia l’assenza di ricadute dell’accordo, è dichiarato infondato: la definizione del nuovo inquadramento, al sopravvenire di un nuovo soggetto e di nuove regole, giustifica che l’accordo riguardasse solo quel profilo. Qui la Corte chiarisce il punto centrale. L’art. 28, comma 6, del CCNL mantiene in capo al lavoratore il trattamento esistente prima del passaggio al nuovo sistema, evitando conseguenze riduttive sulla retribuzione. Tale mantenimento opera attraverso un differenziale riassorbibile, destinato a cessare man mano che il trattamento dovuto secondo il nuovo inquadramento si incrementi e colmi la divergenza.
Il principio è riepilogato da Cass. 23 giugno 2025, n. 16819, con richiamo a Cass. 19 marzo 2018, n. 6794 e a Cass. 10 luglio 2024, n. 18962: le nuove tabelle di corrispondenza non si applicano, per effetto della clausola di salvaguardia, al personale già in servizio, con diritto alla conservazione delle posizioni economiche, compresa l’indennità perequativa ex art. 31 del d.P.R. n. 761 del 1979. La Corte aggiunge che, sebbene il comma 6 non richiami espressamente il riassorbimento, tale è la regola generale per gli assegni ad personam attribuiti a tutela del divieto di reformatio in peius, come affermato in tema di mobilità da Cass. 31 luglio 2017, n. 19039 e da Cass. 7 marzo 1998, n. 2575, in coerenza con il principio di parità di cui all’art. 45 del d. lgs. n. 165 del 2001. In questa cornice si colloca l’interpretazione della mancata rinuncia e dell’effetto limitativo di un’espansione sine die dei trattamenti superiori. Il settimo motivo, per genericità, è inammissibile. Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese.
Nota della Redazione
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