Blocco delle progressioni di carriera: effetti economici non condizionati dal comportamento dell’amministrazione (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 5549 del 11.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di pubblico impiego contrattualizzato, il blocco delle progressioni di carriera disposto dall’art. 9, comma 21, del d.l. n. 78/2010, convertito in legge n. 122/2010, ed esteso all’anno 2014 dall’art. 1, comma 1, lett. a), del DPR n. 122/2013, produce effetti esclusivamente economici e opera a prescindere dalla circostanza che l’amministrazione abbia concretamente applicato o meno la progressione. Ne deriva che le pubbliche amministrazioni non possono erogare trattamenti economici in violazione di regole di divieto poste dalla legge in modo imperativo, a pena di nullità. L’applicazione del blocco non può, pertanto, dipendere dal comportamento di fatto dell’amministrazione, che non può eludere un divieto legale.
Il Fatto
Un lavoratore, assunto a tempo indeterminato dopo una serie di contratti a termine con un ente pubblico di ricerca, agiva in giudizio per ottenere il riconoscimento dell’anzianità pregressa maturata nel periodo preruolo e le conseguenti differenze retributive. Il Tribunale accoglieva la domanda, disponendo una consulenza tecnica d’ufficio per la quantificazione delle somme dovute.
L’ente, soccombente in primo grado, proponeva appello lamentando, tra l’altro, che il consulente non avesse tenuto conto, nei conteggi, del blocco delle progressioni di carriera previsto dalla legge per il periodo 2011-2014. La Corte d’Appello rigettava il motivo, ritenendo ragionevole seguire la prospettazione del consulente che aveva recepito il passaggio di fascia stipendiale riconosciuto dallo stesso ente. L’istituzione di ricerca ricorreva quindi per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte ha preliminarmente esaminato il motivo relativo alla dedotta motivazione apparente della sentenza impugnata, rigettandolo. Ha ricordato che tale vizio ricorre solo quando la motivazione manchi del tutto, presenti un insanabile contrasto tra affermazioni inconciliabili o risulti obiettivamente incomprensibile, condizioni non riscontrabili nel caso di specie.
Nel merito, la Corte ha accolto il motivo con cui l’ente ricorrente denunciava la violazione dell’art. 9, comma 21, del d.l. n. 78/2010, convertito in legge n. 122/2010. Tale disposizione stabilisce che, per il personale contrattualizzato, le progressioni di carriera disposte negli anni 2011, 2012 e 2013 hanno effetto, per i predetti anni, ai fini esclusivamente giuridici, con la conseguenza che gli effetti economici non si producono nemmeno dopo la cessazione del blocco, quand’anche si realizzino progressioni con effetto retroattivo.
La Corte ha riaffermato il principio per cui le pubbliche amministrazioni, a pena di nullità, non possono erogare trattamenti economici non previsti dalla legge e tantomeno in violazione di divieti legali imperativi. Ha quindi precisato che il giudice di merito non avrebbe potuto fondare la propria decisione sul mero dato fattuale dell’avvenuto riconoscimento della progressione da parte dell’amministrazione, poiché l’applicazione del blocco deve essere operata a prescindere dal comportamento dell’ente, che non può eludere il divieto normativo. Il terzo motivo di ricorso è stato conseguentemente assorbito.
La sentenza è stata cassata con rinvio alla Corte d’Appello di Roma, in diversa composizione, che dovrà ricalcolare la somma dovuta tenendo conto del blocco delle progressioni.
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Nota della Redazione
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