Prova del credito bancario e sindacato di legittimità sulla motivazione (Cass. civ. Sez. I n. 3864 del 15.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
La produzione della totalità degli estratti conto non è condizione ineluttabile per la prova del credito azionato dalla banca: il giudice di merito può valorizzare altra e diversa documentazione, incluse le contabili riferite alle singole operazioni e le risultanze delle scritture contabili ai sensi degli artt. 2709 e 2710 cod. civ., nonché le acquisizioni del CTU. La valutazione di idoneità probatoria di tali elementi è rimessa al giudice del merito ed è insindacabile in sede di legittimità. Non è predicabile la violazione dell’art. 2697 cod. civ. quando il giudice non decida in applicazione del principio dell’onere della prova, ma ritenga provante il materiale istruttorio disponibile. La violazione dell’art. 115 c.p.c. è deducibile solo se il giudice ponga a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi. Il vizio di motivazione è denunciabile solo quando l’anomalia attenga all’esistenza della motivazione in sé, risulti dal testo della sentenza e sia valutabile a prescindere dal confronto con le risultanze processuali.

Il Fatto

Con atto di citazione, i ricorrenti propongono opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Savona, chiedendone la revoca per la prescrizione del credito e, in via subordinata, per la nullità o annullabilità del contratto da cui lo stesso derivava, costituito da un’apertura di credito ipotecaria.

Il Tribunale di Savona revoca il decreto ingiuntivo opposto e condanna i ricorrenti al pagamento di una somma in favore della banca. La Corte di Appello di Genova, con la sentenza impugnata, rigetta il gravame. I ricorrenti propongono quindi ricorso per cassazione con più motivi, deducendo il vizio di motivazione, la violazione dell’art. 2697 cod. civ. e dell’art. 115 c.p.c., l’omessa pronuncia sull’usura pattizia e la violazione delle norme sulle spese.

La Motivazione della Corte

La Corte ritiene il ricorso palesemente inammissibile, con particolare riguardo ai primi tre motivi. Quanto al primo mezzo, i ricorrenti deducono la radicale carenza di motivazione per non avere la Corte d’appello risposto alla censura sull’utilizzo di documenti bancari contestati, prodotti in sostituzione degli estratti conto. La Corte osserva che la doglianza non è correlata alla ratio decidendi della pronuncia impugnata, incentrata sul rilievo che il CTU aveva scrutinato e ritenuto idonea a comprovare il credito la documentazione prodotta dalla banca, valutazione recepita dal giudice d’appello.

La pronuncia è conforme alla giurisprudenza della Corte, la quale ha chiarito che la produzione della totalità degli estratti conto non è ineluttabilmente necessaria e che il giudice può valorizzare altra documentazione, quali le contabili bancarie riferite alle singole operazioni o le risultanze delle scritture contabili ex artt. 2709 e 2710 cod. civ., spettando al giudice la concreta valutazione di idoneità degli estratti a dar conto delle movimentazioni, citando Cass. n. 1763 del 2024. In breve, la mancanza degli estratti conto può essere supplita da elementi istruttori diversi, la cui efficacia probatoria è rimessa al giudice di merito, valutazione che la Corte d’appello ha svolto e che i ricorrenti hanno inammissibilmente inteso rimettere in discussione.

Quanto al secondo mezzo, la Corte rileva che la violazione dell’art. 2697 cod. civ. non è neppure in astratto predicabile, poiché il giudice di merito non ha deciso in applicazione del principio dell’onere della prova, ma ha ritenuto provante il materiale istruttorio disponibile. Parimenti fuor d’opera è il richiamo all’art. 115 c.p.c., per dedurre la cui violazione occorre denunciare che il giudice abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi, salvo il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio (Cass., Sez. Un., n. 20867 del 2020).

Il terzo motivo è poi spiegato contro l’evidenza, poiché si assume che il giudice di merito non avrebbe pronunciato sull’usura, laddove la sentenza impugnata ha espressamente valutato il tasso corrispettivo e di mora rispetto al tasso soglia. La censura sottopone nuovamente alla Corte la revisione del giudizio di merito, richiedendo di valorizzare un passaggio contrattuale già ritenuto insignificante dal primo giudice: il ricorso per cassazione conferisce al giudice di legittimità non il potere di riesaminare il merito, ma solo il controllo di correttezza giuridica e coerenza logico-formale.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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